Il 22 giugno 2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo sul Credito di imposta formazione 4.0; il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 4 maggio 2018, è stato previsto dalla Legge di Bilancio 2018 (art. 1, co. 46 a 56 della L. n. 205/2017).
Questo permette alle imprese di accedere a un credito d’imposta per la formazione dei dipendenti; il credito potrà essere richiesto qualora si effettuino investimenti nella formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 (c.d. “tecnologie abilitanti”).
Possono richiedere il credito di imposta:
- le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali;
- gli enti non commerciali residenti svolgenti attività commerciali rilevanti ai fini del reddito d’impresa;
- e le imprese residenti all’estero con stabili organizzazioni sul territorio italiano.
Bonus spesa formazione 4.0: vantaggi
Chi accede al beneficio messo a punto dal MISE, può quindi usufruire di un credito di imposta del 40% delle spese relative al personale dipendente impegnato nelle attività di formazione ammissibili; limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione, sostenute nel periodo d’imposta agevolabile e nel limite massimo di 300.000 euro per ciascun beneficiario, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
Per le sole imprese non soggette a revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta, per un importo non superiore al minore tra quello effettivamente sostenuto e 5.000 euro; fermo restando, comunque, il limite massimo di 300.000 euro.
Si precisa, al riguardo, che il credito d’imposta si riferisce al costo aziendale, ossia:
- alla retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali;
- ai ratei del TFR;
- alle mensilità aggiuntive;
- alle ferie;
- e ai permessi;
maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d’imposta agevolabile, nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede.
Credito di imposta MISE formazione 4.0: attività ammesse
Il Decreto in commento stabilisce che sono ammesse al beneficio solo determinate attività di formazione, quali:
- big data e analisi dei dati;
- cloud e fog computing;
- cyber security;
- simulazione e sistemi cyber-fisici;
- prototipazione rapida;
- sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
- robotica avanzata e collaborativa;
- interfaccia uomo macchina;
- manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
- internet delle cose e delle macchine;
- integrazione digitale dei processi aziendali.
Credito di imposta formazione 4.0: modalità di fruizione
Utilizzare il credito di imposta formazione è molto semplice. Infatti, si accede in maniera automatica in fase di redazione del bilancio, con successiva compensazione mediante presentazione del modello F24 in via esclusivamente telematica all’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997.
Attenzione però. L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione comunque non deve eccedere il limite massimo, pena lo scarto del modello F24.
È importante, inoltre, che l’azienda conservi:
- la documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del bonus, anche in relazione al rispetto dei limiti e delle condizioni previste;
- i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti congiuntamente dal personale discendente e docente o dal soggetto formatore esterno.
Ai fini fiscali, il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile Irap e non va considerato per la determinazione del rapporto rilevante per la deducibilità degli interessi passivi e degli altri componenti negativi.
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