È possibile convertire i termini di prescrizione dei crediti erariali iscritti a ruolo da 5 anni (breve) a 10 anni (ordinario)? A questo interrogativo ha risposto l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la Nota n. 7722 del 4 settembre 2019, a seguito di richiesta di parere dell’Ispettorato Territoriale di Avellino. In particolare, il predetto Ufficio territoriale ha chiesto se sia condivisibile l’orientamento dell’Agenzia delle entrate-riscossione – Direzione Regionale Campania, secondo la quale l’attività dell’agente della riscossione (AdR) deve ritenersi soggetta al termine ordinario di prescrizione (10 anni) di cui all’articolo 2946 c.c.
Nel caso di specie, afferma l’INL, il ragionamento dell’Agenzia si basa sulla natura di titolo esecutivo del “ruolo” che comporterebbe un effetto novativo del credito, ossia l’applicazione del termine prescrizionale decennale in assenza di espressa previsione per l’azione di riscossione. Ma andiamo in ordine e vediamo nel dettaglio il parere dell’INL.
Crediti iscritti a ruolo: prescrizione quinquennale o decennale?
Al fine di fornire una soluzione adeguata al quesito posto, l’INL muove la sua analisi dall’orientamento espresso in materia dalle Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 23397/2016. Sul punto, gli ermellini si sono pronunciati sulla possibilità di applicare la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, prevista dall’art. 2953 cod. civ., alle:
- “fattispecie originate da atti di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali […] nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative […]”.
Con la citata sentenza la Suprema Corte ha ribadito che la cartella di pagamento:
- ha “natura di atto amministrativo”;
- è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato”.
Pertanto, i giudici di legittimità hanno ritenuto non applicabile a tali atti la disposizione contenuta nel suddetto art. 2953 c.c., in quanto la stessa trova applicazione alle ipotesi di riscossione coattiva dei crediti solo quando il titolo è costituito da un provvedimento giurisdizionale divenuto definitivo.
Dunque, non trovando applicazione l’art. 2953 c.c., la decorrenza del termine perentorio per proporre opposizione alla cartella stessa, pur determinando la sostanziale irretrattabilità del credito, non determina anche l’effetto della cd. conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario.
Crediti erariali iscritti a ruolo: conclusioni
In definitiva, secondo l’INL il termine ordinario di prescrizione dei crediti iscritti a ruolo, pari a dieci anni (art. 2946 cod. civ.), trova applicazione solo quando il titolo è costituito da un provvedimento giurisdizionale divenuto definitivo. Quindi, essendo i crediti erariali iscritti a ruolo atti amministrativi, la prescrizione prevista è quella quinquennale.
Si ricorda, infine, che l’art. 2946 cod. civ. prevede un termine prescrizionale di 10 anni, esclusivamente nel caso in cui la legge non dispone diversamente. Si tratta, quindi, di una norma applicabile solo se non è stabilito un termine più breve o più lungo.
Un periodo più lungo, ventennale, è ad esempio previsto in armonia con il termine per l’usucapione, (art. 1158), per l’estinzione dei diritti reali su cosa altrui dagli artt. 954, 970, 1014, 1073. Altre prescrizioni ultradecennali risultano poi quelle di superficie ex art. 952, enfiteusi ex art. 957, usufrutto ex art. 978, uso ex art. 1021, abitazione ex art. 1022 e ipoteca ex art. 2808. Le prescrizioni con termini più brevi, perciò infradecennali, sono richiamate dagli artt. 2947-2953, ma possono ricordarsi anche quelle dettate in tema di annullamento dei negozi (art. 1442).