Il Garante della Privacy ha aggiornato sul proprio portale la sezione delle FAQ relative al trattamento dei dati relativi al covid-19 da parte dei datori di lavoro. L’azienda, in caso di ingresso nei locali di aziendali da parte di dipendenti, fornitori, visitatori, ecc., ha l’obbligo di prevedere la rilevazione della temperatura corporea. Tuttavia, in ragione del fatto che la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea, quando è associata all’identità dell’interessato, costituisce un trattamento di dati personali, non è ammessa la registrazione del dato relativo alla temperatura corporea rilevata. Quindi, nel rispetto del principio di “minimizzazione”, è consentita la registrazione della sola circostanza del superamento della soglia stabilita dalla legge. Diversamente nel caso in cui la temperatura corporea venga rilevata a clienti o visitatori occasionali anche qualora la temperatura risulti superiore alla soglia non è, di regola, necessario registrare il dato relativo al motivo del diniego di accesso.
Di seguito le FAQ aggiornate per i datori di lavoro privati e pubblici.
Covid-19, il datore di lavoro può richiedere autodichiarazione di un contagio
Innanzitutto, il dipendente ha l’obbligo di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Quindi, il dipendente pubblico e chi opera a vario titolo presso la P.A. deve segnalare all’amministrazione di provenire (o aver avuto contatti con chi proviene) da un’area a rischio. In tale quadro il datore di lavoro può invitare i propri dipendenti a fare, ove necessario, tali comunicazioni anche mediante canali dedicati.
Di conseguenza, vi è la preclusione dell’accesso alla sede di lavoro a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio.
A tal fine, è possibile richiedere una dichiarazione che attesti tali circostanze anche a terzi (es. visitatori e utenti).
In ogni caso dovranno essere raccolti solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da Covid-19. Quindi, bisogna astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva, alle specifiche località visitate o altri dettagli relativi alla sfera privata.
Covid-19, comunicazione dei dipendenti contagiati al RLS
I datori di lavoro non possono comunicare il nome del dipendente o dei dipendenti che hanno contratto il virus a meno che il diritto nazionale lo consenta.
In base al quadro normativo nazionale il datore di lavoro deve comunicare i nominativi del personale contagiato:
- alle autorità sanitarie competenti;
- al collaborare per l’individuazione dei “contatti stretti” al fine di consentire la tempestiva attivazione delle misure di profilassi.
Tale obbligo di comunicazione non è, invece, previsto in favore del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il RLS, infatti, dovrà continuare a svolgere i propri compiti consultivi, di verifica e di coordinamento, offrendo la propria collaborazione al medico competente e al datore di lavoro.
Covid-19, l’identità del dipendente contagiato non può essere resa nota ai colleghi
Al fine di tutelare la salute degli altri lavoratori, spetta alle autorità sanitarie competenti informare i “contatti stretti” del contagiato; al fine di attivare le previste misure di profilassi.
Il datore di lavoro è, invece, tenuto a fornire alle istituzioni competenti e alle autorità sanitarie le informazioni necessarie, affinché le stesse possano assolvere ai compiti e alle funzioni previste anche dalla normativa d’urgenza adottata in relazione alla predetta situazione emergenziale.
La comunicazione di informazioni relative alla salute, sia all’esterno che all’interno della struttura organizzativa di appartenenza del dipendente o collaboratore, può avvenire esclusivamente qualora ciò sia previsto da disposizioni normative o disposto dalle autorità competenti in base a poteri normativamente attribuiti.
Covid-19, il datore di lavoro può richiedere l’effettuazione di test sierologici ai propri dipendenti
Il datore di lavoro può richiedere l’effettuazione di test sierologici ai propri dipendenti solo se disposta dal medico competente.
Solo il medico competente, infatti, può stabilire la necessità di particolari esami clinici e biologici; può quindi suggerire l’adozione di mezzi diagnostici, qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus.
Resta fermo che le informazioni relative alla diagnosi o all’anamnesi familiare del lavoratore non possono essere trattate dal datore di lavoro.
Covid-19, possibile utilizzare app per contenere la pandemia
Al fine di contenere il rischio di contagio sul luogo di lavoro è possibile utilizzare applicativi che non trattano dati personali.
Infatti, il datore di lavoro può ricorrere all’utilizzo di applicativi, allo stato disponibili sul mercato; queste non devono comportare il trattamento di dati personali riferiti a soggetti identificati o identificabili.
Ciò nel caso in cui il dispositivo utilizzato non sia associato o associabile, anche indirettamente, all’interessato né preveda la registrazione dei dati trattati.