Il Garante per la Privacy è intervenuto in merito all’emergenza Coronavirus per frenare la raccolta dati “fai da te” da parte dei datori di lavoro pubblici e privati. Come noto il Dpcm del 1° marzo 2020 ha introdotto ulteriori disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (noto come “Coronavirus”). All’articolo 3 del Dpcm in questione, il Governo ha introdotto determinati obblighi, operanti sull’intero territorio nazionale, in capo al lavoratore qualora sia transitato in una zona a rischio.
In particolare, prevede il decreto, chiunque sia rientrato in Italia nei 14 giorni precedenti il 1° marzo 2020 dopo aver soggiornato in una zona a rischio di epidemia, come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), o sia transitato o abbia sostato nei comuni delle “zone rosse”, deve informare dell’eventualità contagio il dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e il proprio medico di base, ovvero il pediatra di libera scelta, attraverso i canali designati dalle Regioni.
Questo obbligo ha creato confusione soprattutto in ambito lavorativo. Infatti, in molti casi sono stati gli stessi datori di lavoro pubblici e privati che si sono prodigati a raccogliere personalmente i dati dei lavoratori o di chi acceda nei locali aziendali. Al fine di non violare le norme sulla privacy, i datori di lavoro hanno chiesto al Garante la possibilità di acquisire una “autodichiarazione” da parte dei dipendenti in ordine all’assenza di sintomi influenzali, e vicende relative alla sfera privata.
Coronavirus e privacy: autodichiarazioni di assenza sintomi non consentita
In merito alla raccolta dati “fai da te”, il Gdpr ha evidenziato che i datori di lavoro devono astenersi dal raccogliere, a priori e in modo sistematico e generalizzato, anche attraverso specifiche richieste al singolo lavoratore o indagini non consentite, informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella sfera extra lavorativa.
La finalità di prevenzione dalla diffusione del Coronavirus deve infatti essere svolta da soggetti che istituzionalmente esercitano queste funzioni in modo qualificato.
Il Gdpr, dunque, invita tutti i titolari del trattamento ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della salute; oltre che dalle istituzioni competenti per la prevenzione della diffusione del Coronavirus. Si considerano vietate ogni iniziative autonome che prevedano la raccolta di dati anche sulla salute di utenti e lavoratori che non siano normativamente previste o disposte dagli organi competenti.
Coronavirus: la raccolta dati spetta agli operatori sanitari
Dunque, il datore di lavoro non può attivarsi autonomamente registrare informazioni riguardanti i propri dipendenti su sintomi tipici del Coronavirus e sui recenti spostamenti. Tali operazioni spettano esclusivamente agli operatori sanitari e al sistema attivato dalla protezione civile; questi sono gli organi deputati a garantire il rispetto delle regole di sanità pubblica recentemente adottate.
Emergenza COVID-19: obblighi del lavoratore e datore di lavoro
Il lavoratore ha l’obbligo di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute sui luoghi di lavoro. Il Ministro per la PA, ha chiarito che il dipendente pubblico ha l’obbligo di segnalare di provenire da un’area a rischio.
In tal contesto, le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo di agevolare le comunicazioni ai datori di lavoro, predisponendo canali dedicati.
Il datore di lavoro, dal proprio canto, ha il compito di comunicare agli organi preposti:
- l’eventuale variazione del rischio “biologico” derivante dal Coronavirus per la salute sul posto di lavoro;
- gli altri adempimenti connessi alla sorveglianza sanitaria sui lavoratori per il tramite del medico competente.
Contagio da Coronavirus durante il lavoro
Laddove il dipendente che svolge mansioni a contatto con il pubblico venga in relazione con un caso sospetto di Coronavirus ha l’obbligo di:
- comunicare il fatto ai servizi sanitari competenti;
- attenersi alle indicazioni di prevenzione fornite dagli operatori sanitari interpellati.
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