In conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, con il D.L. n. 18/2020 (cd. “Decreto Cura Italia”) il governo ha sospeso i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi INAIL. In particolare, i termini di prescrizione, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, sono stati sospesi. Il versamento riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Pertanto, sono sospese a partire dal mese di marzo le richieste di pagamento riguardanti le sanzioni civili per tardato pagamento, sia per le PAT che per le posizioni assicurative navigazione. Inoltre è stata sospesa la notifica ai soggetti assicuranti titolari di PAT delle note di verifica dell’autoliquidazione 2018/2019 relative ai pagamenti in unica soluzione nonché alla I, II, III e IV rata.
Sospesi anche i contributi previdenziali a assicurativi dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati. I pagamenti dei contributi sospesi dovranno essere effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
A specificarlo è l’INAIL con la Circolare n. 11 del 27 marzo 2020.
Imprese turistico-ricettive: premi INAIL sospesi
Il “Decreto Cura Italia” ha sospeso, dal 2 marzo 2020 e fino al 30 aprile 2020, i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi INAIL per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator.
Per quanto riguarda gli adempimenti, la sospensione si applica ai soggetti con PAT attiva al 2 marzo 2020, che non abbiamo presentato entro il 2 marzo 2020:
- la dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2019/2020;
- la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione;
- la documentazione probante a sostegno della domanda di riduzione allegando, alla domanda stessa, la dichiarazione di versare in oggettiva difficoltà.
Le domande di riduzione del tasso medio per prevenzione e la documentazione probante a sostegno delle stesse, devono essere trasmesse dal 2 al 15 maggio 2020.
Rateazioni di debiti non iscritti a ruolo: quali rate sono sospese
La sospensione dei versamenti delle rate mensili, inclusa la prima, opera per i seguenti soggetti:
- dal 23 febbraio fino al 30 aprile 2020, i soggetti con PAT attiva alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni individuati nell’allegato 1 al Dpcm 1° marzo 2020;
- dal 2 marzo al 30 aprile 2020, le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator con PAT attiva alla data del 2 marzo 2020 nel territorio dello Stato.
Inoltre, riguarda:
- dal 2 marzo al 30 aprile 2020, i soggetti indicati all’art. 61, co. 2, del D.L. n. 18/2020, escluse le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, con PAT attiva al 2 marzo 2020;
- dal 2 marzo al 31 maggio 2020, le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, con PAT attiva al 2 marzo 2020.
Agenti della riscossione: sospese le entrate tributarie
Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione.
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Pertanto, i versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020.
Circolare INAIL n 11 del 27 marzo 2020
In allegato la circolare in oggetto.
Circolare INAIL n. 11 del 27 marzo 2020 (299,8 KiB, 468 hits)
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