Per il Garante per la privacy il datore di lavoro non può controllare indiscriminatamente e in maniera massiva le email e le attività in Internet dei propri dipendenti.
La decisione adottata dal Garante lo scorso mese di luglio doc. web numero 5408460 è stata pubblicata sulla newsletter del 15 settembre. Si tratta di una decisione presa nei confronti di una Università a seguito del controllo massivo delle attività in Internet dei propri lavoratori dipendenti.
Controllo email e Internet massivo da parte di una Università
In particolare il caso è sorto per la denuncia del personale tecnico-amministrativo e docente, il quale si lamentava per la la violazione della propria privacy e per il controllo a distanza posto in essere dall’Ateneo.
Per l’Ateneo l’attività di monitoraggio era attivata solo saltuariamente e comunque solo in caso di rilevamento di software maligno e di violazioni del diritto d’autore o di indagini della magistratura.
Il Garante per la Privacy ha invece evidenziato attraverso la propria istruttoria, che i dati raccolti erano chiaramente riconducibili ai singoli utenti, anche grazie al tracciamento puntuale degli indirizzi Ip (indirizzo Internet) e dei Mac Address (identificativo hardware) dei pc assegnati ai dipendenti.
Inoltre i software di tracciamento dei dati operavano in background, con modalità non percepibili dall’utente. Ciò ha comportato una violazione dello Statuto dei lavoratori, anche nella nuova versione modificata dal Jobs Act, il quale prevede che in caso di controllo a distanza devono essere adottate specifiche garanzie per il lavoratore.
Garante Privacy, doc. web n. 5408460 (73,8 KiB, 851 hits)