L’INL fornisce indicazioni merito al rilascio delle autorizzazioni per il controllo a distanza dei lavoratori per sicurezza sul lavoro. Lo fa con la nota circolare numero 302 del 19 giugno con la quale risponde ad alcuni questi posti dagli uffici territoriali dell’Ispettorato.
Le informazioni richieste riguardano il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, così come previsto dall’art. 4 della legge n. 300/1970 e smi motivati da generiche esigenze di sicurezza del lavoro.
Richiesta di autorizzazione al controllo a distanza dei lavoratori
Con la recente circolare n. 5/2018 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha aggiornato le procedure di richiesta e istruttoria di autorizzazione all’installazione e all’uso di tecnologia volta al controllo a distanza dei lavoratori.
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L’Art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, così come modificato dal Jobs Act (art. 23 del D.Lgs. n. 151/2015) prima e dal D.Lgs. n. 185/2016 (art. 5, comma 2) poi, stabilisce che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti, dai quali possa derivare la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere impiegati, sui luoghi di lavoro, ma solo per esigenze:
- organizzative e produttive,
- per la sicurezza del lavoro,
- per la tutela del patrimonio aziendale.
L’installazione dei suddetti impianti è comunque soggetta al preventivo accordo sindacale; al posto dell’accordo sindacale può essere richiesta l’autorizzazione amministrativa presso i competenti uffici territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Controllo a distanza dei lavoratori per sicurezza sul lavoro
Come evidenziato sopra, una delle motivazioni per cui possono essere usati gli impianti e i mezzi di controllo dell’attività dei lavoratori è quello della sicurezza del lavoro.
L’INL fa quindi riferimento alle richieste di autorizzazione nelle quali l’uso della suddetta motivazione è espressa in modo generico.
DVR da allegare alla richiesta di autorizzazione
L’INL chiarisce che in caso di richieste di autorizzazione legate ad esigenze di sicurezza del lavoro, dovranno essere espressamente specificate le motivazioni di natura prevenzionistica dell’installazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di potenziale controllo a distanza dei lavoratori corredate da una apposita documentazione di supporto.
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Pertanto a supporto della richiesta in questi casi andrà sempre allegato il Documento di Valutazione dei Rischi, al cui interno dovranno essere evidenziate le motivazioni per cui l’uso dei suddetti mezzi di controllo possono prevenire o ridurre i rischi dei lavoratori.
INL: lettera circolare prot. n. 302 del 18 giugno 2018
Alleghiamo la lettera circolare 302 del 18 giugno 2018 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
INL Lettera Circolare 302-2018 (507,0 KiB, 588 hits)