Il lavoratore in aspettativa sindacale, chiamato a ricoprire cariche sindacali, gode di specifiche coperture, quali ad esempio la contribuzione aggiuntiva. La tutela opera a seguito del perfezionamento di due elementi costitutivi:
- il primo consiste nel provvedimento, rilasciato dall’INPS, di riconoscimento dell’accredito della contribuzione figurativa adottata;
- il secondo consiste nell’autorizzazione in favore dell’Organizzazione sindacale, rilasciata dall’Istituto a seguito di domanda, al versamento della contribuzione aggiuntiva sull’eventuale differenza fra l’importo delle somme corrisposte per lo svolgimento dell’attività sindacale e la retribuzione di riferimento per l’accreditamento della contribuzione figurativa.
Nel caso di lavoratore in distacco sindacale, invece, la contribuzione aggiuntiva può essere versata da parte dell’Organizzazione al perfezionamento dei seguenti presupposti:
- il primo consiste nel provvedimento, del datore di lavoro, di collocamento in distacco;
- il secondo consiste nell’autorizzazione in favore dell’Organizzazione sindacale, rilasciata dall’Istituto a seguito di domanda, al versamento della contribuzione aggiuntiva, per gli emolumenti e le indennità corrisposti dalla medesima Organizzazione.
A specificarlo è l’INPS con la Circolare n. 129 del 4 ottobre 2019. Il documento di prassi analizza:
- la natura della contribuzione aggiuntiva;
- la base imponibile per la determinazione della stessa;
- le modalità ed i termini entro cui provvedere al versamento;
- i riflessi pensionistici nelle Gestioni previdenziali private, pubbliche ed in taluni Fondi sostitutivi.
Aspettativa sindacale: la contribuzione aggiuntiva
L’art. 3 del D.Lgs. n. 564/1996 ha introdotto specifiche disposizioni in materia di contribuzione figurativa per i lavoratori collocati in aspettativa, in quanto chiamati a ricoprire le cariche sindacali. In particolare, il co. 3 dell’articolo menzionato precisa che la domanda di accredito figurativo deve essere presentata presso la gestione previdenziale interessata entro il 30 settembre dell’anno civile successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio o si sia protratta l’aspettativa.
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Pertanto, scaduto tale termine, i predetti periodi non possono più essere oggetto di copertura figurativa. Tuttavia, detti periodi potranno comunque essere oggetto di riscatto. In particolare, potranno essere riscattati i periodi successivi al 31.12.1996 e nella misura massima di tre anni.
La contribuzione figurativa è commisurata alla retribuzione stabilita:
- dal relativo contratto collettivo di lavoro in relazione alla qualifica professionale posseduta dal lavoratore all’atto del collocamento in aspettativa;
- agli incrementi retributivi legati alla mera maturazione dell’anzianità di servizio.
Restando, invece, esclusi gli emolumenti collegati alla effettiva prestazione lavorativa o subordinati al conseguimento di prefissati risultati.
Contribuzione aggiuntiva per aspettativa sindacale: versamento della contribuzione IVS
Allo scopo di consentire ai lavoratori di adeguare la predetta copertura assicurativa, è possibile operare il versamento della contribuzione IVS sull’eventuale differenza tra:
- le somme corrisposte ai lavoratori collocati in aspettativa per lo svolgimento dell’attività sindacale;
- e la retribuzione di riferimento per l’accredito della contribuzione figurativa (contribuzione aggiuntiva).
Il versamento della contribuzione aggiuntiva può essere effettuato anche a favore dei lavoratori collocati in distacco sindacale con diritto alla retribuzione erogata dal proprio datore di lavoro. In questo caso la misura della contribuzione aggiuntiva sarà riferita agli eventuali emolumenti ed indennità erogate dall’Organizzazione sindacale.
Per la corretta individuazione della base imponibile della contribuzione aggiuntiva è necessario distinguere tra le fattispecie di aspettativa sindacale e distacco sindacale.
Nel primo caso, la base di calcolo della contribuzione aggiuntiva è determinata dall’eventuale differenza fra:
- il compenso (emolumenti e indennità) erogato dall’Organizzazione sindacale;
- e la retribuzione di riferimento per l’accreditamento della contribuzione figurativa.
Nel caso di distacco sindacale, invece, la misura della contribuzione aggiuntiva è calcolata sull’intero importo degli emolumenti e delle indennità corrisposte dall’Organizzazione sindacale al lavoratore in distacco.