Il 19 febbraio 2016 l’INPS ha emanato la circolare n. 35 con la quale fornisce le istruzioni riguardo alla contribuzione agevolata INPS per artigiani e commercianti 2016, ovvero in regime forfettario, introdotta dalla Legge di Stabilità 2015 e prorogata con modifiche dalla Legge di Stabilità 2016.
Con la legge 28 dicembre 2015, n. 208 ovvero la Legge di Stabilità 2016 è stata riformulata la disposizione, relativa alla contribuzione agevolata INPS per artigiani e commercianti ed alle modalità di accredito per il diritto alle agevolazioni contributive.
Nella circolare 35 l’INPS fornisce istruzioni:
- Ai soggetti interessati, per il calcolo e accredito della contribuzione dovuta
- Sull’esclusione dai benefici previsti per particolari categorie
- Sulle modalità di entrata e di uscita dal regime agevolato e relativi termini
Per quanto non previsto dalla questa circolare, l’INPS rinvia alla Circolare n. 29 del 2015 ed al messaggio n. 1035 del 2015.
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Contribuzione agevolata INPS per Artigiani e Commercianti, Circolare numero 35/2016
Soggetti interessati e relativi calcoli
I soggetti interessati continuano ad essere gli artigiani e i commercianti così come individuati dalla Legge di Stabilità 2015 (soggetti aderenti al c.d. regime forfettario) e come da elenco riformulato dalla Legge di Stabilità 2016, la quale ha aggiunto ulteriori specificazioni in merito ai requisiti richiesti per accedere al regime fiscale agevolato e poter optare, di conseguenza, per il regime previdenziale de quo.
Anche per il 2016 l’adesione al regime forfettario agevolato ha carattere opzionale ed è accessibile esclusivamente a domanda dell’interessato da effettuare in via telematica entro e non oltre il 28 febbraio 2016.
Analogamente a quanto previsto in precedenza, inoltre, ai fini della determinazione della contribuzione dovuta alle gestioni artigiani e commercianti, ai sensi dell’art. 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, la base imponibile è costituita dal reddito forfetario individuato ai fini fiscali.
La novità rispetto al regime precedente consiste nel fatto che la contribuzione dovuta, sia quella sul reddito entro il minimale, sia quella sul reddito eventualmente eccedente, viene ridotta del 35%.
Quindi ai fini dell’accredito della contribuzione versata nel caso in cui l’ammontare dei contributi versati risulti inferiore al normale importo della contribuzione dovuta sul minimale di reddito, verrà accreditato un numero di mesi proporzionale a quanto versato.
Esclusione dai benefici previsti per particolari categorie
Sono esclusi dalla contribuzione agevolata:
- i soggetti titolari di trattamento pensionistico presso le gestioni Inps e con più di 65 anni di età, che intendono avvalersi del regime agevolato, non potranno contestualmente beneficiare della riduzione contributiva del 50% prevista dalla citata disposizione;
- i collaboratori familiari di età inferiore ai 21 anni, che prestano attività nell’ambito di imprese che aderiscono al regime agevolato, l’applicazione della riduzione contributiva di tre punti percentuali prevista dall’art. 1, comma 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233.
Uscita dal regime agevolato
L’uscita dal regime agevolato si può verificare in tre ipotesi:
- venir meno dei requisiti che hanno consentito l’applicazione del beneficio;
- scelta del contribuente di abbandonare il regime agevolato;
- comunicazione all’Istituto da parte dell’Agenzia delle Entrate in ordine al fatto che il contribuente non ha mai aderito al regime fiscale agevolato, oppure non ha mai avuto i requisiti per aderire.
Modalità e termini di adesione al regime contributivo agevolato
L’accesso al regime previdenziale agevolato avviene sulla base di apposita dichiarazione che il contribuente deve presentare telematicamente all’INPS.
- Soggetti già esercenti attività d’impresa: I soggetti già esercenti attività d’impresa alla data del 1/1/2016, devono compilare, entro il 28 febbraio dell’anno in cui intendono aderire, il modello telematico appositamente predisposto all’interno del Cassetto per Artigiani e Commercianti al seguente indirizzo internet: www.inps.it – Servizi Online – Elenco di tutti i servizi – Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti – Sezione Domande telematizzate.
- I titolari di imprese di nuova costituzione: I soggetti che intraprendono una nuova attività d’impresa dal 1° gennaio 2016 e presumono di essere in possesso dei requisiti richiesti, devono presentare la suddetta domanda telematica con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale, in particolare in questo caso la domanda potrà essere presentata anche in modalità cartacea. Sarà poi l’INPS a gestire la pratica e i versamenti F24 in base alla data di ricezione della domanda.
Link: Circolare INPS numero 35 del 19-02-2016