Con la Circolare numero 199 del 15 novembre l’INPS fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla riforma degli ammortizzatori sociali introdotti dal D.lgs. n. 148/2015 in attuazione del Jobs Act.
In particolare l’INPS riordina le regole riguardo al conguaglio delle integrazioni salariali corrisposte dai datori di lavoro prima dell’introduzione dei nuovi sistemi di trasmissione delle denunce contributive, nonché ai termini di decorrenza delle nuove aliquote contributive e alle modalità di applicazione della variazione della misura della contribuzione addizionale nel corso del periodo di paga mensile.
La suddetta Circolare è rilasciata ad integrazione della circolare n.197 del 2 dicembre 2015 con la quale l’Istituto ha fornito le prime indicazioni sull’applicazione della nuova normativa in materia ammortizzatori sociali introdotta dal D. Lgs. 148/2015.
Contribuzione addizionale sui trattamenti di integrazione salariale
L’INPS fa riferimento alle nuove modalità di calcolo della contribuzione addizionale fondate su una base imponibile diversa da quella previgente la riforma, cd. “retribuzione persa” e sul riassetto della relativa aliquota, la cui misura varia sulla base dell’intensità di utilizzo dei trattamenti nell’arco di un quinquennio mobile.
Anche per i fondi di solidarietà la contribuzione addizionale è computata su una base imponibile coincidente con la cd. “retribuzione persa”, come sopra descritta, con aliquota determinata dai decreti istitutivi dei singoli fondi di solidarietà.
A riguardo l’INPS fa presente che in attesa della emanazione di specifiche disposizioni amministrative, anche per le autorizzazioni successive al D. Lgs. 14 settembre 2015, n.148 rimangono ferme le modalità di dichiarazione contributiva già rese note.
Per quanto attiene la modalità di applicazione del contributo addizionale per le prestazioni di cassa integrazione in deroga si rinvia a quanto previsto dalla circolare n. 56 del 29 marzo 2016.
Circolare INPS 199 del 15-11-2016 (84,6 KiB, 817 hits)