L’INPS con messaggio numero 1921 del 5 maggio 2022 ha fornito importanti chiarimenti i merito all’applicabilità dell’esonero dal versamento del contributo ex CUAF per i datori di lavoro alla luce dell’entrata in vigore dell’assegno unico universale, in sostituzione degli assegni per il nucleo familiare e assegni familiari.
L’assegno unico non ha abrogato le prestazioni di Assegno per il Nucleo Familiare e di Assegni familiari per i nuclei familiari senza figli composti unicamente dai coniugi, dai fratelli, dai nipoti, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro. La Legge no è intervenuta inoltre sulle norme in riferimento al contributo ex CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari.
Pertanto l’INPS, su parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ritiene che l’esonero dal versamento del contributo ex CUAF rimane in vigore per i datori di lavoro che svolgono attività senza scopo di lucro o che garantiscono un trattamento di famiglia conforme alla legge verso tutti i nuclei familiari che non rientrano tra i beneficiari dell’assegno unico.
Assegno unico in sostituzione degli ANF
Come noto, a partire dal 1° marzo 2022, il Governo ha istituito il cd. “assegno unico e universale per i figli a carico”. Esso costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo.
Tuttavia, con l’introduzione del predetto assegno unico, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di essere riconosciuti gli assegni per il nucleo familiare (ANF). Di conseguenza, con l’introduzione dell’assegno unico universale, sono cessate, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, le prestazioni degli assegni per il nucleo familiare.
In ogni caso, restano in vigore le prestazioni di assegno per il nucleo familiare (ANF) e di assegni familiari (AF) riferite a nuclei familiari senza figli composti unicamente dai coniugi. Ad esclusione dei coniugi legalmente ed effettivamente separati, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro.
A quanto ammonta il contributo CUAF?
Il contributo, come noto, per la generalità dei lavoratori dipendenti è pari allo 0,68% della retribuzione imponibile (cioè pari al 2,48% meno l’1,8% di sgravio riconosciuto dall’art. 120 della L. n. 388/2000 e dall’articolo 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005). Per gli iscritti alla gestione Ipost il contributo è pari al 4,4%.
Sono esonerati dal versamento della contribuzione CUAF:
- i datori di lavoro che non perseguono fini di lucro e che provvedono direttamente alla erogazione, ai propri dipendenti, dei trattamenti di famiglia in misura non inferiore ai minimi stabiliti per legge (associazioni sindacali, associazioni di categoria, partiti politici);
- le aziende operanti all’estero in paesi con i quali non vigono accordi di sicurezza sociale oltre che le Amministrazioni dello Stato e gli Enti Pubblici.
È dovuto il contributo CUAF per l’assegno unico?
Tanto premesso, si rileva che il legislatore non è intervenuto sulle disposizioni afferenti agli obblighi contributivi per i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo ex CUAF (Cassa unica assegni familiari), tantomeno con riferimento alle disposizioni che ne disciplinano l’esonero per determinati soggetti datoriali.
Al riguardo, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si evidenzia che possono continuare a beneficiare del regime di esenzione dell’obbligo di versamento del contributo ex CUAF, i datori di lavoro che non perseguono fini di lucro. Ciò si applica qualora garantiscano un trattamento di famiglia non inferiore a quello previsto dalla legge in relazione a tutte le tipologie di nuclei familiari che non rientrano nella platea dei beneficiari dell’assegno unico e universale.