Il Ministero del lavoro, con interpello nr. 15 dello scorso 17 aprile, fornisce chiarimenti su quanto disposto dall’art. 2, comma 28, L. n. 92/2012 (legge di riforma del mercato del lavoro) in tema di contributo addizionale pari all’1,4 % della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, applicabile ai contratti di lavoro subordinato “non a tempo indeterminato”.
Nell’interpello avanzato dall’Assosomm ( associazione italiana delle agenzie per il lavoro), si chiede al Ministero se, la disciplina delle esclusioni dal versamento del predetto contributo addizionale per contratti a termine previste dal comma 29, lett. b) dell’art.2, possa trovare applicazione anche con riferimento ai lavoratori somministrati con contratto di lavoro a tempo determinato, nonché ai lavoratori somministrati in mobilità assunti con contratto di lavoro a termine.
Secondo l’art. 2, comma 28, della L. n. 92/2012, “ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali”.
Dalla lettura della disposizione, si evince dunque che il versamento del predetto contributo costituisce una “regola” per ogni tipologia contrattuale di lavoro subordinato non a tempo indeterminato. Il Legislatore, precisa l’interpello non si riferisce pertanto al contratto a termine ex D.Lgs. n. 368/2001 ma a qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro subordinato rispetto alla quale è individuata la data di cessazione del rapporto stesso.
Ne consegue che, il contributo risulta applicabile, ad esempio, nei confronti dei datori di lavoro che assumono con contratto a termine ex D.Lgs n. 368/2001, con contratto di lavoro intermittente a tempo determinato, nonché mediante somministrazione di lavoro a termine.
L’interpello richiama poi il comma 29 del medesimo art. 2 che elenca alcune tassative eccezioni che esentano i datori di lavoro dal versamento del contributo addizionale; ossia:
- lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
- lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. n.
1525/1963 nonché, per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, di quelle definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre
2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative; - agli apprendisti;
- ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del
D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni.
Pertanto, conclude l’interpello, anche nell’ambito della somministrazione a termine è dovuto il contributo addizionale, salvo che il lavoratore somministrato non rientri nelle eccezioni sopra indicate. Ciò vale, anche in caso di lavoratori in mobilità somministrati a tempo determinato.