Meno oneroso il ricorso ai lavoratori stagionali, la Legge di Bilancio 2020 è infatti intervenuta nuovamente su tale istituto ampliando le cause di esclusione della maggiorazione del contributo addizionale dovuto per i contratti a termine. L’esenzione, però, non vale per tutti i lavoratori stagionali, ma esclusivamente per i lavoratori assunti a termine, a partire dal 1° gennaio 2020, per lo svolgimento, nel territorio della provincia di Bolzano, delle attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative entro il 31 dicembre 2019.
Sono ricompresi inoltre anche i lavoratori rientranti fra i “rapporti per l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi, nonché quelli instaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui all’articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84”. Ma andiamo in ordine e vediamo come cambia il contratto a termine a seguito delle modifiche apportate dalla Manovra 2020.
Contributo addizionale: cos’è e come funziona
La Riforma Fornero (L. n. 92/2012) ha inserito una importante novità in caso di instaurazione di un rapporto di lavoro a termine. In particolare, il legislatore ha previsto che nei predetti casi il datore di lavoro è tenuto a versare un contributo aggiuntivo, detto “contributo addizionale”.
Esso è pari all’1,4% della retribuzione imponibile a fini previdenziali, a titolo di NASpI.
Contributo addizionale contratti a termine: quando non si applica
Tuttavia, non sempre è dovuto il contributo addizionale in quanto esistono delle casistiche che escludono il datore di lavoro della predetta contribuzione. Nello specifico, il versamento del contributo addizionale è escluso:
- quando il lavoratore a termine è assunto in sostituzione di un lavoratore assente;
- quando il lavoratore è assunto a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al Dpr. n. 1525/1963;
- per gli apprendisti;
- per i lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.
Inoltre, il contributo addizionale non è previsto per il lavoro domestico.
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Contributo addizionale dopo il Decreto Dignità
Con l’introduzione del Dl 87/2018 (Decreto Dignità), convertito con modificazioni in Legge 96/2018, è stato reso più oneroso rinnovare il contratto a termine. Infatti, con l’intento di disincentivare i rapporto a tempo determinato, in favore di quelli a tempo indeterminato, è stato aumento dello 0,5% in più il contributo addizionale per ogni rinnovo. Quindi, oltre all’1,4% fisso, è ora necessario versare lo 0,5% in più per ogni rinnovo.
Ricordiamo, brevemente, che il rinnovo si ha allorquando il contratto a termine termina la sua naturale durata e viene appunto rinnovato, dopo il periodo dello stop and go, tra gli stessi contraenti. Cosa ben diversa è la proroga, che ha sempre lo stesso effetto di allungare il contratto a termine ma avviene durante il rapporto di lavoro.
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Contributo addizionale contratto a tempo determinato: novità della Legge di Bilancio 2020
La Legge 160/2019 all’articolo 1, comma 13 torna nuovamente sulla disciplina del contratto a termine, escludendo una determinata tipologia di lavoratori dalla maggiorazione del contributo in commento.
Ebbene, il legislatore ha stabilito che tra i casi in cui non è previsto il pagamento del contributo addizionale rientrano:
- i lavoratori assunti a termine a partire dal 1° gennaio 2020, per lo svolgimento, nel territorio della provincia di Bolzano, delle attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative entro il 31 dicembre 2019;
- i lavoratori di cui all’art. 29, co. 2, lett. b), del D.Lgs. n. 81/2015, ossia per i “rapporti per l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti col-lettivi, nonché quelli instaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui all’articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84”.
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