Con messaggio apparso sul proprio portale l’INPS comunica la nuova data di scadenza al 30 ottobre per l’invio della domanda di rateizzazione dei contributi sospesi a causa del covid-19. L’art. 97 del Dl 104/2020 (Decreto Agosto) ha introdotto, in alternativa alle modalità di ripresa dei contributi sospesi, un’ulteriore rateizzazione dei versamenti. L’originale data di scadenza per presentare la domanda era lo scorso 30 settembre (già prorogata, la scadenza originaria era il 16 settembre) e ora questa possibilità slitta ulteriormente alla fine di ottobre.
In particolare è data la possibilità per i contribuenti Aziende, lavoratori autonomi (artigiani e commercianti) e iscritti alla Gestione Separata (committenti) di effettuare i versamenti beneficiando di una diversa modulazione dell’adempimento rateale, come di seguito riportata:
- per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020. Era possibile anche rateizzare l’importo, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata sempre entro il 16 settembre 2020;
- il restante importo, pari al rimanente 50% delle somme dovute, può essere versato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.
Resta confermato che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Rateizzazione contributi sospesi covid-19: come funziona
La comunicazione della volontà di avvalersi della rateizzazione deve essere trasmessa, esclusivamente in via telematica; questa può essere trasmessa direttamente dal titolare o dal legale rappresentante o dagli intermediari abilitati, per i datori iscritti alle seguenti gestioni:
- datori di lavoro con dipendenti;
- artigiani e commercianti;
- committenti iscritti alla gestione separata INPS.
Il servizio, disponibile nel sito internet dell’Istituto, contenente il format da inoltrare, è reperibile al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Rateazione Contributi sospesi emergenza epidemiologica COVID-19”.
Aziende con dipendenti e committenti
Le Aziende con dipendenti ed i committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata, che intendano avvalersi della rateazione del “Decreto Agosto”, dovevano versare la contribuzione dovuta entro il 16 settembre 2020.
Per il versamento delle prime quattro rate di pari importo, pari al cinquanta per cento delle somme dovute, i contribuenti provvederanno ai relativi versamenti utilizzando i codici F24.
Aziende agricole assuntrici di manodopera
Alle aziende assuntrici di manodopera destinatarie della sospensione contributiva collegata all’emergenza da COVID-19 sono stati attributi specifici codici di autorizzazione. Questi ultimi sono visualizzabili nel “Cassetto previdenziale Aziende Agricole”.
Le aziende per le quali risultano contributi non versati riferiti ai periodi oggetto di sospensione riceveranno, una comunicazione individuale nel “Cassetto previdenziale Aziende Agricole”.
All’interno di tale comunicazione è possibile visualizzare:
- l’indicazione dell’importo da versare;
- la data di scadenza;
- i riferimenti del modello “F24” (codeline).
Debiti contributivi in fase amministrativa
Per la ripresa dei versamenti relativi ai piani di rateizzazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, resta ferma la scadenza del 16 settembre 2020.
Le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, con scadenza nel periodo interessato dalla sospensione, dovranno essere versate in unica soluzione; la data prefissata era il 16 settembre 2020.
Infine le aziende aventi natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, per effettuare il pagamento dei contributi devono utilizzare la causale “PX 42”; laddove la X deve assumere il valore corrispondente alla gestione di riferimento, che comprenderà la somma delle rate ancora non pagate.
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