Possibile il recupero dei contributi INPS versati oltre il massimale imponibile, di cui all’art. 2, co. 18, della legge n. 335/1995. Il rimborso, però, può essere richiesto dal datore di lavoro solamente entro i termini prescrizionali di 10 anni, ai sensi dell’art. 2946 del codice civile. Infatti, spirato il predetto termine, tutti i contributi versati in eccesso, ossia che superano la predetta soglia massima, devono considerarsi acquisiti di diritto dall’INPS. Quindi, non possono essere oggetto di rimborso o essere calcolati ai fini previdenziali.
La notizia è stata veicolata dall’INPS con la Circolare n. 63 del 9 maggio 2019. Il documento di prassi individua anche le istruzioni che i datori di lavoro devono seguire per procedere al rimborso dei contributi – versati oltre il massimale INPS – non prescritti. Le modalità di rimborso, come vedremo nel presente articolo, si differenziano in base alla collocazione temporale dei contributi stessi. Ecco tutti i dettagli.
Massimale contributi INPS, Riforma Dini
Il massimale della base contributiva e pensionabile per i lavoratori rientranti nel sistema pensionistico contributivo, disciplinato dall’art. 2, co. 18, della L. n. 335/1995 (cd. Riforma Dini), è stato introdotto a decorrere dal 1° gennaio 1996. La retribuzione percepita oltre il limite annualmente fissato – che per il 2019 ammonta a 102.543 euro – non è assoggettata a contribuzione previdenziale, né viene computata nel calcolo delle prestazioni pensionistiche.
Ciò in quanto il valore massimo normativamente fissato costituisce limite invalicabile, sia ai fini del versamento della contribuzione sia ai fini dell’erogazione dei trattamenti pensionistici.
Versamento oltre il massimale, la posizione dell’INPS
Può accadere, però, che il datore di lavoro effettui un versamento contributivo non dovuto, e quindi oltre il massimale contributivo, poiché il datore di lavoro ha preso a riferimenti un imponibile superiore a 102.543 euro. Le ragioni che portano a questi errori sono svariati e molteplici. Basti pensare, ad esempio, un disguido in merito alla successione di rapporti di lavoro nel corso dello stesso anno, oppure difetto di comunicazione tra il lavoratore e il datore di lavoro in ordine al regime contributivo applicabile.
La domanda, in tali casi, sorge spontanea: cosa succede ai contributi non dovuti versati oltre il massimale INPS? Ebbene, la posizione dell’INPS in merito è molto chiara. L’eventuale contribuzione versata in eccesso è soggetta a restituzione, su istanza del datore di lavoro, sulla base delle norme che disciplinano l’indebito oggettivo di cui all’art. 2033 cd. civ.
Inoltre, precisa l’INPS, vige il termine prescrizionale di 10 anni come previsto dall’art. 2946 del cod. civ. Quindi, come precisato in premessa, non possono essere rimborsati tutti quei contributi che si collocano oltre il termine prescrizionale appena menzionato. Questi ultimi, in pratica, non solo non possono essere richiesta a restituzione ma non vengono neanche calcolati ai fini pensionistici.
Recupero dei contributi previdenziali oltre il massimale
L’INPS, nel documento di prassi, non si limita soltanto a dettare i termini di prescrizione ma fornisce anche quelli che sono le istruzioni operative per recuperare i contributi versato oltre il massimale non prescritti. Due sono le modalità di recupero:
- per i periodi antecedenti all’introduzione del sistema Uniemens, i datori di lavoro interessati devono inviare un’apposita richiesta di rimborso. Nella richiesta è necessario indicare per competenza annuale, per ogni singolo lavoratore (codice fiscale e dati anagrafici), la retribuzione eccedente il massimale e la relativa contribuzione versata a titolo IVS. Inoltre, i medesimi datori di lavoro dovranno trasmettere flussi di variazione Emens per la sistemazione delle posizioni individuali;
- per i periodi successivi all’introduzione del sistema Uniemens, i datori di lavoro sono tenuti a utilizzare esclusivamente la procedura di regolarizzazione. Nel mese di riferimento dell’avvenuto superamento occorre indicare nell’elemento <Imponibile> di <DatiRetributivi> l’imponibile entro il massimale e nell’elemento <Contributo> il nuovo contributo dovuto. Mentre nell’elemento <EccedenzaMassimale> deve essere riportata la retribuzione eccedente il massimale, non soggetta alla contribuzione IVS.
Circolare INPS 63 del 9 maggio 2019
Ecco la circolare in oggetto.
Circolare n. 63 del 9 maggio 2019 (114,8 KiB, 514 hits)