L’INPS ha rilasciato il messaggio numero 896 del 2 marzo 2021con il quale fornisce le istruzioni e le informazioni relativamente alla ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali dopo il termine della sospensione ai sensi dei decreti-legge n. 137/2020, n. 149/2020, n. 157/2020.
L’Istituto illustra le modalità di versamento dei contributi sospesi, che dovrà avvenire in unica soluzione entro il termine del 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi. Nel documento di prassi fornisce poi, per ciascuna Gestione, le istruzioni sulle modalità di versamento mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
Ecco i dettagli.
Contributi INPS sospesi: ripresa dei versamenti
I vari decreti susseguitisi nel corso dello scorso del 2020 (decreto-legge 137/2020, decreto-legge 149/2020 e decreto-legge 157/2020) hanno permesso la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS da parte di imprese e partite IVA a causa dell’emergenza Covid -19.
Tutti i riferimenti e le indicazioni indicazioni relative alla sospensione dei versamenti contributivi sono contenute nelle circolari 129/2020 e 145/2020 e nei messaggi 4361/2020 e 4840/2020 reperibili sul sito dell’INPS.
Sarà quindi possibile provvedere al saldo dei versamenti sospesi (ai sensi dei suddetti decreti-legge):
- in unica soluzione entro il termine del 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi;
- oppure mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021 (differentemente in base alla Gestione INPS di appartenenza).
L’INPS ricorda comunque che per tutte le Gestioni l’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 50,00. Inoltre il versamento delle rate successive alla prima dovrà essere eseguito entro il giorno 16 di ciascun mese, successivo a quello della prima rata. Infine rammenta che il mancato versamento di due rate, anche non consecutive, porterà alla decadenza dal beneficio della rateazione.
Modalità di versamento dei contributi sospesi
Come detto sopra l’INPS individua le modalità di versamento dei contributi sospesi in base alle varie Gestioni di appartenenza:
- Aziende con dipendenti;
- Committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata;
- Aziende con natura giuridica privata che inviano le denunce di manodopera agricola dei lavoratori iscritti alla sezione agricola del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
- Lavoratori agricoli autonomi;
- Aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica.
Per ognuna di queste gestioni il pagamento degli arretrati sospesi e non versati può avvenire in unica rata entro il 16 marzo, oppure fino a 4 rate mensili a partire dal 16 marzo. Quello che cambia sono i codici di versamento, suddivisi anche in base alla diversa tipologia di Decreto-Legge in base alla quale si è avuta la sospensione.
Rimandiamo quindi alla lettura completa del Messaggio INPS per conoscere le varie modalità di versamento dei contributi previdenziali sospesi.
Messaggio INPS numero 896 del 02-03-2021
Ecco il testo completo del Messaggio INPS in oggetto.
Messaggio INPS numero 896 del 02-03-2021 (85,1 KiB, 569 hits)
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