Il Dl 201/2011 (articolo 24, comma 22), convertito con Legge n. 214/2011, ha previsto che le aliquote per il calcolo dei contributi dovuti all’INPS da artigiani e commercianti sono fissate in modo tale da raggiungere il livello del 24% per tutti i soggetti iscritti alle Gestioni autonome dell’Inps. Tali aliquote contributive per l’anno 2023 sono pari al 24% per i titolari e i collaboratori con età superiore a 21 anni, e a 23,25% per i collaboratori con età inferiore a 21 anni, per i quali tale aliquota si incrementerà annualmente di 0,45 punti percentuali fino a raggiungere il 24%.
Per l’anno 2023 continua ad applicarsi la riduzione del 50% dei contributi dovuti da artigiani ed esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età che siano pensionati presso le Gestioni dell’Istituto. Dal 2022 sono infine aumentati i contributi INPS a carico degli esercenti attività commerciali in quanto per loro è prevista un’aliquota contributiva aggiuntiva nella misura dello 0,48% di cui: lo 0,46% è destinato al finanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale. In pratica tale Fondo garantisce il pagamento degli indennizzi per la cessazione definitiva dell’attività commerciale; lo 0,02% è devoluto alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali. Inoltre, è dovuto un contributo per le prestazioni di maternità stabilito in 0,62 € mensili, ossia 7,44 € annui. In stand-by, invece, l’aliquota contributiva degli artigiani.
Ma andiamo in ordine e vediamo nel dettaglio a quanto ammontano i contributi, quando pagarli e come fare. I dettagli sono stati fornito dall’INPS stesso con la Circolare numero 19 del 10-02-2023.
Contributi INPS artigiani e commercianti, aliquote 2023
L’ISTAT ha comunicato, nella misura del +8,1%, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2021-dicembre 2021 e il periodo gennaio 2022-dicembre 2022.
Conseguentemente, per l’anno 2023, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 17.504,00.
Pertanto, le aliquote per il corrente anno risultano come segue:
Artigiani | Commercianti | |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni | 24% | 24,48% |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | 23,25% | 23,73% |
Contributi fissi 2023
Alla luce delle predette aliquote contributive, per l’anno 2023, si applicano i seguenti costi contributivi fissi:
- artigiani: € 4.208,40 (4.200,96 IVS +7,44 maternità) (titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni) ovvero coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni € 4.077,12 (4.069,68 IVS + 7,44 maternità);
- commercianti: € 4.292,42 (4.284,98 IVS + 7,44 maternità) (titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni) ovvero coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni € 4.161,14 (4.153,70 IVS + 7,44 maternità).
Contributi eccedenti il minimale 2022
Il contributo per l’anno 2023 è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2023 per la quota eccedente il predetto minimale di € 17.504,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di € 52.190,00. Per i redditi superiori a € 52.190,00 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale.
Le aliquote sono le seguenti:
Scaglione di reddito | Artigiani | Commercianti | |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni | fino a € 52.190,00 | 24% | 24,48% |
superiore a € 52.190,00 | 25% | 25,48% | |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | fino a € 52.190,00 | 23,25% | 23,73% |
superiore a € 52.190,00 | 24,25% | 24,73% |
Massimale imponibile 2023
Oltre al minimale contributivo, l’INPS prevede anche un cd. “massimale contributivo”. Cosa significa? Significa che oltre una certa soglia non bisogna versare alcunché all’INPS. A tal proposito, occorre tenere in considerazione che la predetta soglia massima si differenzia in base alla data di iscrizione del lavoratore alla gestione artigiani e commercianti.
Nello specifico:
- per i soggetti iscritti alla gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari ad € 86.983,00 (€ 52.190,00 più € 34.793,00);
- per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza 1° gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari a 113.520,00.
Richiesta contributi agevolati forfettari
Anche per quest’anno i minimi e forfettari possono fare domanda per pagare i contributi ridotti del 35%.
Per i soggetti che nel 2022 hanno intrapreso una nuova attività d’impresa e intendono usufruire dello sconto contributivo, devono fare apposita richiesta all’INPS entro il 28 febbraio 2023.
Diversamente, per i soggetti che intraprendono una nuova attività nel 2023, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività.
Leggi anche: Riduzione contributi INPS autonomi in regime forfettario: domanda entro il 28 febbraio
Quando e come si pagano i contributi previdenziali autonomi
Infine, si riepilogano le scadenze contributive che gli artigiani e commercianti devono rispettare per quanto concerne i contributi fissi, ossia
- 16 maggio 2023;
- 22 agosto 2023;
- 16 novembre 2023;
- 16 febbraio 2024.
Quanto appena accennato, tali scadenze riguardano i contributi sulla parte fissa. Laddove il contribuente realizzasse un reddito superiore, i contributi sulla parte eccedente dovranno essere versati con il meccanismo di saldo e acconto.