Con la Circolare numero 15 del 29 gennaio 2016 l’INPS rende noti importi e aliquote dei contributi INPS 2016 per artigiani e commercianti.
Dal 1 gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS sono incrementate di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento.
In base a quanto detto sopra le aliquote per il calcolo dei contributi INPS 2016 per artigiani e commercianti, per l’anno 2016, sono pari alla misura del 23,10 %.
Resta invariata anche per il 2016 la riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.
Inoltre per i coadiuvanti e i coadiutori di età inferiore a ventuno anni, continuano ad applicarsi le agevolazioni stabilite dall’art. 1, comma 2, della legge 2 agosto 1990, n. 233 ovvero si avrà la riduzione contributiva al 20,10 % (artigiani) e 20,19% (commercianti) applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.
Contributi INPS 2016 per artigiani e commercianti
IVS sul minimale di reddito
L’ISTAT ha comunicato, nella misura del -0,1 %, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2014-dicembre 2014 ed il periodo gennaio 2015-dicembre 2015. Tuttavia la Legge di Stabilità 2016 ha stabilito che la variazione della contribuzione INPS non può essere inferiore a ZERO e in caso contrario rimane invariata rispetto all’anno precedente. Pertanto le aliquote contributive risultano determinate come segue:
Artigiani | Commercianti | |
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni | 23,10 % | 23,19 % |
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni | 20,10 % | 20,19 % |
In caso di riduzione per i coadiuvanti e i coadiutori di età inferiore a ventuno anni, il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta così suddiviso:
Artigiani | Commercianti | |
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni | 3.599,03 (3.591,59 IVS + 7,44 maternità)
|
3.613,02 (3.605,58 IVS + 7,44 maternità) |
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni | 3.132,59 (3.125,15 IVS + 7,44 maternità) | 3.146,58 (3.139,14 IVS + 7,44 maternità) |
Per i periodi inferiori all’anno solare, il contributo sul “minimale” rapportato a mese risulta pari a:
Artigiani | Commercianti | |
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni | 299,92 (299,30 IVS + 0,62 maternità) | 301,09 (300,47 IVS +0,62 maternità) |
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni | 261,05 (260,43 IVS + 0,62 maternità) | 262,22 (261,60 IVS + 0,62 maternità) |
Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale
Il contributo per l’anno 2016 è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa (circolare n. 102 del 12 gennaio 2003) prodotti nel 2015 per la quota eccedente il predetto minimale di €15.548,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di € 46.123,00.
Per i redditi superiori a € 46.123,00 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale, disposto dall’art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438.
Le aliquote contributive, pertanto, risultano determinate come segue:
scaglione di reddito | Artigiani | Commercianti | |
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni | fino a 46.123,00 | 23,10 % | 23,19 % |
da 46.123,00 | 24,10 % | 24,19 % | |
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni | fino a 46.123,00 | 20,10 % | 20,19 % |
da 46.123,00 | 21,10 % | 21,19 % |
Massimale imponibile di reddito annuo.
Il contributo previdenziale massimo dovuto per l’IVS risulta come segue:
lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 | ||
Artigiani | Commercianti | |
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni | 18.064,92 (46.123,00*23,10% +30.749,00*24,10%) | 18.134,10 (46.123,00*23,19 % +30.749,00*24,19%) |
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni |
15.758,76 (46.123,00*20,10% +30.749,00*21,10%) | 15.827,94 (46.123,00*20,19% +30.749,00 *21,19%) |
Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva | ||
Artigiani | Commercianti | |
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni | 23.716,85 (46.123,00*23,10% +54.201,00*24,10%) | 23.807,14 (46.123,00*23,19 % +54.201,00*24,19%) |
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni |
20.707,13 (46.123,00*20,10% +54.201,00*21,10%) | 20.797,42 (46.123,00*20,19% +54.201,00*21,19%) |
Termini e modalità di versamento dei contributi INPS 2016 per artigiani e commercianti
I contributi INPS 2016 per artigiani e commercianti devono essere versati tramite F24, alle seguenti scadenze:
- 16 maggio, 22 agosto, 16 novembre 2016 e 16 febbraio 2017, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
- entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2015, primo acconto 2016 e secondo acconto 2016.
Circolare numero 15 del 29-01-2016 (100,0 KiB, 2.438 hits)
Fonte: INPS