Novità per i contributi autonomi, i titolari di partita Iva iscritti alla gestione separata INPS e i co.co.co., hanno la possibilità di sospendere il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi nel caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre sessanta giorni. La sospensione del versamento contributivo opera per l’intera durata della malattia o dell’infortunio fino ad un massimo di due anni. Al termine della sospensione, il lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione.
La novità, lo ricordiamo, deriva dall’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2017 (c.d. Jobs Act autonomi) ora recepita dall’INPS con Circolare n. 69/2018. Questa ha introdotto interessanti misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. Vediamo quindi nel dettaglio cosa deve fare il professionista o il lavoratore parasubordinato, qualora si verifichi un evento di malattia o un infortunio grave da non consentire la normale prosecuzione del rapporto di lavoro.
Sospensione contributi autonomi, chi interessa?
Come appena accennato, i soggetti interessati alla sospensione contributiva sono i collaboratori parasubordinati e i titolari di partita IVA iscritti alla gestione separata INPS. La norma quindi esclude gli imprenditori e i piccoli imprenditori (artigiani e commercianti) e ricomprende pertanto:
- i professionisti senza cassa ed iscritti alla gestione separata;
- ed i co.co.co.
I primi rientrano nell’ambito del Titolo III, libro V, del Codice Civile (Lavoro autonomo). Sono inclusi, quindi:
- le prestazioni lavorative da lavoro autonomo, così come definito dall’articolo 2222 c.c., cioè quei rapporti nei quali il soggetto si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti di un committente;
- le professioni intellettuali (art. 2229 c.c.), il contratto che ha per oggetto una prestazione d’opera intellettuale (art. 2230 c.c.);
- e i rapporti destinatari di disciplina speciale.
Risultano esclusi, invece, gli imprenditori ed i “piccoli imprenditori”, tra i quali rientrano appunto: i coltivatori diretti, gli artigiani, i piccoli commercianti e chi esercita un’attività professionale organizzata prevalentemente con lavoro proprio e dei componenti della famiglia.
Ne consegue, quindi, che rientrano nell’ambito di applicazione della legge le professioni intellettuali “regolamentate”, per le quali è prevista l’iscrizione ad un albo, e le professioni intellettuali “non regolamentate”.
Per quanto riguarda i co.co.co., vi è da segnalare che il Jobs Act autonomi all’art. 15, co. 1 ha apportato alcune modifiche all’articolo 409, n. 3, del c.p.c. relativamente alla nozione giuslavoristica di co.co.co.
La novità, in sostanza, sta nel termine di “coordinata”, stabilendo che la collaborazione è tale quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il prestatore organizza in modo autonomo l’attività lavorativa.
Contributi autonomi: come sospenderli
Qualora si verifichi un evento di malattia o infortunio tale per cui il professionista intende avvalersi della sospensione dei versamenti contributivi, deve operare come segue:
- indicare nel quadro RR, sez. II, l’importo della contribuzione sospesa;
- sospendere il versamento della contribuzione dovuta (saldo e/o acconto dovuto nel periodo di sospensione);
- presentare all’Istituto una richiesta di sospensione tramite il Cassetto previdenziale liberi professionisti Gestione separata – Comunicazione bidirezionale;
- effettuare il versamento in unica soluzione o richiedere la rateazione degli importi (con aggravio degli interessi legali) al termine del periodo di sospensione e comunque trascorsi due anni dall’inizio dell’evento
Cosa deve fare il committente in caso di sospensione contributiva?
Se la sospensione contributiva viene chiesta invece dal lavoratore co.co.co., il committente è tenuto a:
- inviare il flusso UniEmens del prestatore interessato indicando il codice di sospensione S1;
- sospendere il versamento della contribuzione (1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico dell’azienda committente);
- effettuare il versamento in un’unica soluzione o richiedere la rateazione degli importi sospesi (con aggravio degli interessi legali) al termine del periodo di sospensione e comunque trascorsi due anni dall’inizio dell’evento.
Circolare INPS numero 69 del 11-05-2018
Alleghiamo la circolare INPS relativa ai contributi autonomi per una attenta analisi del documento.
Circolare INPS numero 69 del 11-05-2018 (85,0 KiB, 491 hits)