Con la nota n. 713 del 16 agosto 2020 l’Ispettorato nazionale del lavoro fornisce importanti indicazioni su diversi punti del decreto Agosto (Dl 104/2020) in materia di lavoro. Per quanto riguarda i contratti a tempo determinato l’INL fornisce una indicazione più ampia su proroghe e rinnovi acausali in deroga alla disciplina ordinaria applicabile fino al 31 dicembre 2020. In sostanza nel caso in cui il rapporto di lavoro a termine sia stato già oggetto di 4 proroghe sarà comunque prorogabile e rinnovabile ulteriormente.
Per quanto riguarda lo sgravio contributivo introdotto dal Decreto Agosto l’INL chiarisce che è possibile usufruirne esclusivamente nel caso in cui si rispetta il divieto di licenziamento. Infatti, laddove si riscontri la violazione di tale divieto, viene disposta la revoca dell’esonero con efficacia retroattiva. Il beneficio, si ricorda, è altresì cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. In ogni caso, l’agevolazione è inquadrata nell’ambito degli aiuti di Stato e richiede, ai fini dell’efficacia della norma che lo prevede, l’autorizzazione della Commissione europea.
Di seguito in dettaglio i chiarimenti forniti dall’INL con la Nota 713/2020.
Contratto a tempo determinato 2020
Abrogando integralmente il co. 1-bis dell’art. 93 del “Decreto Rilancio”, l’art. 8 del Decreto Agosto consente – fino al 31 dicembre 2020 – di prorogare o rinnovare contratti a tempo determinato per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta pur sempre nel rispetto del termine di durata massima di 24 mesi, senza necessità delle causali.
La previsione di una durata massima di 12 mesi della proroga o del rinnovo agevolato, lascia intendere che il termine del 31 dicembre 2020 sia riferito esclusivamente alla formalizzazione della stessa proroga o del rinnovo. La durata del rapporto potrà quindi protrarsi anche nel corso del 2021, fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi.
Si ritiene, inoltre, che la proroga automatica fruita nel periodo di vigenza della suddetta disposizione (18 luglio – 14 agosto) vada considerata “neutrale” in relazione al computo della durata massima di 24 mesi del contratto a tempo determinato.
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Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato
L’art. 6 del Decreto Agosto introduce un esonero contributivo a carico dei datori di lavoro per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall’assunzione.
Sono agevolabili solo le assunzioni a tempo indeterminato, decorrenti dal 15 agosto 2020 fino al 31 dicembre 2020, e riguardano i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo. L’esonero è riconosciuto nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Del beneficio non possono godere i datori di lavoro relativamente ai lavoratori che abbiano avuto con la medesima impresa un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione. Diversamente, è possibile fruirne nel caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.
Il beneficio non è espressamente individuato quale “aiuto di Stato”, pertanto non risulta sottoposto all’autorizzazione preventiva della Commissione.
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Blocco dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo
Il Decreto Cura Italia ha disposto:
- il divieto di avvio delle procedure di licenziamento collettivo per 5 mesi, sospendendo quelle avviate dal 23 febbraio al 17 marzo 2020
- il divieto e la sospensione delle procedure pendenti vige per i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo.
Il Decreto Agosto di fatto proroga il divieto e la sospensione di cui sopra esclusivamente in relazione alle seguenti ipotesi:
- datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito della cassa integrazione;
- datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali.
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La disposizione conferma, inoltre, l’esclusione del divieto:
- per i licenziamenti per cambio appalto
- ed esclude altresì dal divieto i licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa.
Il legislatore esclude, altresì, dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando:
- non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa;
- sia disposta la cessazione dell’attività.
Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
È infine riproposta la possibilità per il datore di lavoro di revocare il recesso dal contratto di lavoro per GMO; purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale per Covid-19, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento.
Tale disposizione, precedentemente limitata ai recessi intervenuti nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020, viene estesa ai recessi effettuati in tutto l’anno 2020.
Ispettorato nazionale del lavoro, nota n. 713 del 16 agosto 2020
Di seguito alleghiamo il testo della nota INL n. 713 del 16 agosto 2020.
Nota INL n. 713 del 16 agosto 2020 (360,5 KiB, 571 hits)
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