I contratti di lavoro – com’è noto – seguono regole specifiche e differenti in base al settore a cui si riferiscono e alla tipologia di rapporto posto in essere. Ebbene, dopo mesi di attesa, l’Inps è intervenuta a dare utili istruzioni in merito al funzionamento delle prestazioni occasionali nel settore del lavoro agricolo, e lo ha fatto con la circolare n. 102 di martedì 12 dicembre. Il documento è successivo e ad integrazione della circolare Inps n. 6 del 19 gennaio scorso, avente ad oggetto le novità del lavoro occasionale alla luce della manovra 2023.
La recente circolare affronta, nello specifico, il tema delle prestazioni occasionali a tempo determinato in agricoltura, alla luce di quanto previsto all’art. 1, commi da 343 a 354, della legge n. 197 dello scorso anno (la legge di Bilancio 2023).
Vediamo allora su che cosa l’Inps si è focalizzata per spiegare il cd. contratto LOAgri, e quali sono le istruzioni chiave sul tema. I dettagli.
Contratto LOAgri: come funziona
Inps con la circolare n. 102 affronta nel dettaglio il dettato normativo di cui alla legge n. 197, sopra citata, e evidenzia, tra l’altro, gli obblighi dichiarativi e contributivi, come pure le procedure amministrative di attivazione del nuovo contratto di settore – definito LOAgri (Lavoro Occasionale Agricoltura). Al contempo l’istituto spiega quali sono le sanzioni in caso di violazione, il limite alle giornate lavorative eseguibili e quali sono i datori di lavoro che possono instaurare un rapporto di lavoro agricolo.
Non a caso, nel testo della legge di Bilancio 2023 si trova scritto che:
al fine di garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e di creare le condizioni per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, favorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura e assicurando ai lavoratori le tutele previste dal rapporto di lavoro subordinato, si applicano per il biennio 2023-2024 le disposizioni dei commi da 344 a 354
Il riferimento va, dunque, al regime sperimentale per il 2023-2024 che permette l’attivazione di contratti entro un numero massimo di giornate e con categorie specifiche di lavoratori. Fino al 2024, e salvo ulteriori estensioni, le aziende del settore agricolo perciò non potranno più servirsi del contratto di prestazioni occasionali (CPO), ma dovranno usare e rispettare le regole specifiche del LOAgri, il nuovo regime speciale per il lavoro occasionale in agricoltura.
Ma già la citata circolare Inps n. 6 del 19 gennaio scorso aveva stabilito il divieto di utilizzo del Contratto di prestazione occasionale (CPO) per le imprese operanti nel settore dell’agricoltura, dal primo gennaio di quest’anno.
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Prestazioni occasionali a tempo determinato in agricoltura: limite di durata
La circolare Inps spiega altresì che, alla luce di quanto previsto dalla legge n. 197 del 2022:
- sono prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato quelle attività di natura stagionale
- aventi durata non maggiore di 45 giornate effettive in un anno per ciascun lavoratore o lavoratrice
Inoltre, detto contratto prestazioni occasionali LOAgri attiene a lavorazioni e, dunque, non si può applicare alle mansioni da impiegato.
Il contratto può avere una durata massima pari a 12 mesi. Che succede invece in ipotesi di superamento del tetto di durata di 45 giornate annue per ogni lavoratore? Ebbene, la legge di Bilancio 2023 prevede la trasformazione del rapporto di lavoro occasionale in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Si tratta, evidentemente, di una ulteriore tutela per il lavoratore.
Chi sono i lavoratori interessati
Non solo. L’Istituto intende fare piena chiarezza anche sulle peculiarità del contratto e sui requisiti che i dipendenti a tempo determinato devono avere, per poterlo sottoscrivere.
Ebbene, dette prestazioni occasionali di ambito agricolo possono essere svolte da:
- disoccupati e percettori di determinate prestazioni previdenziali o assistenziali (NASpI, DIS-COLL, mobilità in deroga, CIGO, CIGS, reddito di cittadinanza, assegno di inclusione, ISCRO, assegni di integrazione salariale)
- pensionati titolari di pensione di vecchiaia, anzianità o anticipata, versate da un ente previdenziale pubblico o comunque da enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza (esclusi da tali prestazioni occasionali in agricoltura saranno, invece, i titolari di pensione ai superstiti, di inabilità e di assegni ordinari di invalidità)
- giovani con meno di 25 anni di età impegnati in un ciclo di studi (compatibilmente con gli impegni scolastici)
- detenuti o internati ammessi al lavoro esterno e soggetti in semilibertà
Questo, dunque, il quadro dei potenziali soggetti impegnati in prestazioni occasionali in ambito agricolo e con contratto a tempo determinato. Ne consegue che le caratteristiche peculiari del contratto in oggetto sono le seguenti:
- la subordinazione
- la temporaneità del rapporto
- l’occasionalità delle prestazioni
- la limitazione del suo utilizzo sia sotto il profilo soggettivo (dal lato datoriale e del prestatore) che oggettivo (attività agricola stagionale)
I lavoratori e le lavoratrici hanno inoltre diritto all’assicurazione IVS, con iscrizione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), e all’assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Limiti ed obblighi del datore di lavoro
Le istruzioni nella circolare Inps n. 102 attengono anche agli obblighi a carico del datore di lavoro, informativi e contributivi, e pure agli aspetti previdenziali e assistenziali per i lavoratori.
Ecco perché vi si trova scritto che possono sottoscrivere contratti LOAgri soltanto i datori di lavoro che:
- sono attivi nel settore dell’agricoltura
- sono iscritti, come datori di lavoro agricoli, alle gestioni previdenziali dell’Inps ad hoc
- rispettano i Ccnl nazionali e provinciali di lavoro
Al fine di assumere i lavoratori con contratto a tempo determinato per prestazioni occasionali, i datori di lavoro sono tenuti altresì controllare la sussistenza dei requisiti da parte del lavoratore con una sua autocertificazione sulla condizione soggettiva, ma anche a inoltrare al Centro per l’impiego competente, la comunicazione obbligatoria prevista dalle norme in materia (art. 9-bis del decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996).
Sul piano dei versamenti contributivi – spiega la circolare Inps n. 102 – le imprese del settore che assumono lavoratori con il contratto LOAgri, dovranno in particolare:
- pagare all’Inps la contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola
- avvalersi del CIDA, conseguito in fase di iscrizione alla gestione contributiva agricola, e usato per la gestione dei flussi retributivi e contributivi relativi ai lavoratori assunti
- servirsi delle identiche procedure informatiche per la trasmissione dei flussi Uniemens della sezione “PosAgri” (con successivo messaggio Inps saranno delineate le indicazioni di dettaglio sulla modalità di esposizione dei dati retributivi e contributivi delle giornate effettuate da questi lavoratori)
- compiere il pagamento della contribuzione unificata entro il giorno 16 del mese posteriore al termine della prestazione occasionale oppure, alternativamente, con quella relativa alle giornate OTI e OTD, alle scadenze ordinariamente previste, servendosi del modello F24 trasmesso dall’Inps con Cassetto previdenziale.
Retribuzione lavoratori agricoli
Infine, con il contratto prestazioni occasionali a tempo determinato nell’agricoltura – in breve LOAgri – i lavoratori avranno comunque diritto a una retribuzione quantificata in base alla retribuzione di cui ai Ccnl nazionali e provinciali di lavoro, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Mentre, lo stipendio dovrà essere versato con strumenti di pagamento tracciabili (ad es. strumenti di pagamento elettronico, bonifico sul c/c o emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore). In ogni caso è vietato il pagamento della retribuzione in contanti.
Per ulteriori dettagli rimandiamo comunque al testo completo della circolare Inps n. 102, in questa pagina.