Con la Circolare n. 108 del 14 novembre 2018, l’INPS ha attentamente riepilogato i contributi dovuti e gli sgravi contributivi disponibili per il contratto di apprendistato, aggiornato alle ultime novità legislative.
Il documento di prassi tiene conto degli adeguamenti in tema di:
- assunzione in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità ovvero di un trattamento di disoccupazione;
- apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.
L’apprendistato, ad oggi disciplinato dagli artt. 41-47 del D.Lgs. n. 81/2015, è suddiviso si tre livello, ciascuno dei quali ha una specifica disciplina:
- apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- apprendistato professionalizzante;
- per alta formazione e di ricerca.
Vediamo quindi nel dettaglio quali sono le aliquote contributive da applicare al contratto di lavoro per apprendistato e quali sgravi contributivi si possono applicare.
Contratto di apprendistato: contributi INPS
Generalmente l’aliquota contributiva di un apprendista – per tutta la sua durata – è pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Tuttavia, a questa aliquota bisogna aggiungere:
- l’1,31% ai fini del finanziamento dell’indennità NASpI;
- lo 0,30% per il contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.
Pertanto, sulla base del regime ordinario, la contribuzione complessiva a carico del datore di lavoro è pari all’11,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Contributi apprendisti aziende fino a 9 dipendenti: a quanto ammontano
Mentre per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9, vige un regime contributivo speciale. L’art. 1, co. 773, quinto periodo della L. n. 296/2006 afferma che l’aliquota contributiva in questi casi si riduce di:
- 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto;
- e di 7 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto.
Dunque, per le imprese con un numero di addetti pari o inferiore a 9 i contributi degli apprendisti ammontano:
- all’1,50%, dal 1° al 12° mese;
- al 3%, dal 13° al 24° mese;
- al 10%, oltre il 24° mese.
Da notare che anche in questi casi va aggiunta l’aliquota dell’1,61%.
Contributi a carico dell’apprendista
Per quanto riguarda, invece, l’aliquota contributiva a carico dell’apprendista, non sarà pari al 9,19% – come nella maggior parte dei lavoratori dipendenti; bensì è pari al 5,84% della retribuzione imponibile, per tutta la durata del periodo di formazione.
Contratto di apprendistato, sgravi contributivi
La L. n. 205/2017 all’art. 1, co. 110, lett. d), ha prorogato anche il triennio 2018-2019-2020 gli incentivi per l’apprendistato di cui all’art. 32, co. 1, del D.Lgs. n. 150/2015. L’agevolazione, in particolare, prevede che:
- non trova applicazione il contributo di licenziamento;
- l’aliquota contributiva del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali è ridotta alla misura del 5%;
- è riconosciuto lo sgravio totale dell’aliquota di finanziamento dell’indennità di disoccupazione NASpI dell’1,31%;
- è riconosciuto lo sgravio totale del contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria pari allo 0,30%.
Sgravi contributi apprendisti: come richiederli
Ai fini prettamente operativi infine il datore di lavoro che occupa un numero di addetti pari o inferiore a 9 dovrà esporre nel flusso Uniemens degli apprendisti i seguenti nuovi codici:
- “Y1”, apprendista a cui si applica il regime contributivo per i primi 12 mesi dall’assunzione (aliquota del 1,5% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore);
- “Y2”, apprendista a cui si applica il regime contributivo dal 13° al 24° mese dall’assunzione (aliquota del 3% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore);
- “N1”, apprendista occupato in sotterraneo, iscritto al Fondo minatori a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 c.1 lett. c) D.Lgs 150/2015. Regime contributivo per i primi 12 mesi dall’assunzione (aliquota del 1,5% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore);
- infine “N2” per apprendista occupato in sotterraneo, iscritto al Fondo minatori a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 c.1 lett. c) D.Lgs 150/2015. Regime contributivo dal 13° al 24° mese dall’assunzione (aliquota del 3% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore).
Circolare INPS numero 108 del 14-11-2018
Ecco la circolare INPS in oggetto:
Circolare INPS numero 108 del 14-11-2018 (439,4 KiB, 6.835 hits)