Lo scorso primo maggio è stato approvato il decreto Lavoro nell’ambito di una riunione del Consiglio dei Ministri e il provvedimento alcuni giorni dopo è entrato in vigore, a seguito della pubblicazione giovedì 4 in Gazzetta Ufficiale del testo del decreto-legge 48/2023. Come annunciato nel periodo anteriore rispetto al varo del testo, sono svariati gli aggiornamenti e le novità nel decreto e, tra esse, ricordiamo – a titolo puramente esemplificativo – un nuovo taglio delle tasse sul lavoro, l’archiviazione del reddito di cittadinanza con il lancio dell’assegno di inclusione, nuovi incentivi alle assunzioni, più controlli sulla sicurezza nel posto di lavoro, ulteriori aumenti per l’assegno unico figli, l’aumento della soglia fringe benefit per chi ha figli e nuovi stanziamenti per il bonus trasporti.
Un pacchetto di misure dunque assai ampio e ricco, tra cui compaiono anche delle modifiche alle regole dei contratti di apprendistato. Che cosa cambia in concreto? Quali sono gli aggiornamenti? Ebbene sarà diverso il limite di età e da ora in poi i datori di lavoro potranno proporre questa tipologia di accordo a molti più lavoratori subordinati, rispetto al passato. Ma non c’è soltanto questo. Vediamo allora più da vicino tutti i dettagli.
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Contratto di apprendistato 2023: novità in fatto di età con il decreto Lavoro
In mezzo a notizie come l’abbassamento del cuneo fiscale e gli aggiornamenti in tema di misure di agevolazione all’accesso al lavoro (anche in riferimento ai cd. NEET), non bisogna dimenticare una novità di certo non secondaria ed attinente appunto ai contratti di apprendistato.
Di fatto è una sorta di mini-rivoluzione dei contratti di lavoro, in quanto per sottoscriverne uno il decreto Lavoro cancella il limite di età, che com’è noto, era fissato a 29 anni. Un vincolo che aveva fatto sentire finora il suo peso in settori quali il comparto turistico e quello affine delle località termali. Ecco allora che con l’entrata in vigore del provvedimento, in questi settori le persone potranno firmare un contratto di apprendistato, pur avendo un’età più alta.
In altre parole, sparisce il vincolo dei 29 anni di età, ma esclusivamente nei settori turistico, fiere, parchi divertimento e termale (e per un massimo di 3 anni a far data dall’entrata in vigore del decreto Lavoro). Mentre per assumere over 40 con contratto di apprendistato professionalizzante, è necessario che si tratti di disoccupati, ovvero coloro che firmano la immediata disponibilità (DID) al lavoro e partecipano a misure di politica attiva concordate con il locale Centro per l’Impiego.
Apprendistato, nessun modifica al tetto di età
Aggiornamento: nella versione definitiva del testo del decreto Lavoro è stata cancellata la parte che alzava per un triennio il limite di età di 29 anni per i contratti di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale nel settore turistico e termale nonché l’innalzamento del limite di età a 40 anni per i disoccupati.
Incentivi assunzioni percettori assegno di inclusione e contratto di apprendistato
Non solo. In riferimento ai percettori del nuovo assegno di inclusione, gli incentivi in ipotesi di assunzione prevedono che i datori di lavoro che sceglieranno di assumere i beneficiari della prestazione, potranno contare su uno sgravio ad hoc per i primi 12 mesi.
Di fatto si tratta di un incentivo assunzioni che si sostanzia in un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori (ma con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail), nel limite di 8.000 euro annui e in caso di assunzione a tempo indeterminato o di apprendistato.
Bonus assunzioni NEET e apprendistato
Il citato decreto Lavoro vara altresì un nuovo bonus assunzioni giovani NEET under 30, di fatto un contributo per le assunzioni di giovani under 30 compiute nel secondo semestre di quest’anno. I datori di lavoro privati e le aziende che assumeranno under 30 NEET, registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”, potranno contare su un incentivo per un lasso di tempo pari a 12 mesi e uguale al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. Ciò che preme ricordare qui è che lo sgravio è previsto anche per i contratti di apprendistato.
Ed ancora con il provvedimento del Governo abbiamo anche modifiche in tema di somministrazione di lavoro, perché vengono eliminati i limiti percentuali legati alle assunzioni con il contratto di apprendistato in regime di somministrazione.
Ricordiamo infine che, in linea generale, un contratto di apprendistato si caratterizza per essere un contratto di lavoro subordinato che comporta un lasso di tempo iniziale di formazione, alla fine del quale il rapporto di lavoro continua come contratto a tempo indeterminato – fatto salvo il recesso delle parti.
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Elemento chiave del contratto di apprendistato è costituito dal fatto che il datore di lavoro è obbligato a garantire, oltre alla retribuzione, anche la formazione che serve all’acquisizione delle competenze professionali o alla riqualificazione di una professionalità. Non a caso, il contratto di apprendistato deve includere una sintesi del cd. piano formativo individuale – stabilito anche sulla scorta delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva.