Il contratto a termine, recentemente rivisitato dal Decreto Dignità, stipulato in “deroga assistita”, ossia davanti all’Ispettorato territoriale del lavoro, può avere una durata anche superiore ai 24 mesi. Tale facoltà, tra l’altro, è ammessa anche se la contrattazione collettiva nazionale del lavoro (CCNL) prevede una durata superiore ai 24 mesi.
Il chiarimento arriva dall’INL, con la nota numero 1214 del 7 febbraio 2019. Nel documento di prassi l’Ispettorato risponde alla domanda se sia possibile contrarre un’ulteriore contratto a termine di 12 mesi, così come previsto dall’art. 19, co. 3 del D.Lgs. n. 81/2015, in caso di raggiungimento dei limiti di durata consentiti.
Contratto a termine oltre 24 mesi
Le novità legislative apportate dal Decreto Dignità sulla durata del contratto a termine, che passa da 36 mesi a 24 mesi, hanno lasciato inalterate le disposizioni dell’art. 19, co. 3 del D.Lgs. n. 81/2015. Secondo quest’ultima norma, in particolare, è possibile stipulare fra le parti un’ulteriore contratto, della durata massima di 12 mesi, presso l’Ispettorato territoriale del lavoro.
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In mancanza di tale procedura, o in caso di superamento del periodo massimo consentito, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.
Contratto a termine in deroga assistita presso l’Ispettorato del lavoro
Alla luce dell’intervento del Decreto Dignità, l’Ispettorato nazionale del lavoro è stato interrogato per avere maggiori delucidazioni sulle modalità applicative della citata disposizione. In particolare, è stato chiesto se il contratto assistito possa essere applicato, sia quando il limite iniziale sia quello legale (ossia 24 mesi) sia quando tale limite sia individuato dalla contrattazione collettiva.
La risposta dell’INL non lascia spazio ad altre interpretazioni: l’ulteriore contratto della durata di 12 mesi potrà essere stipulato presso le sedi dell’Ispettorato territoriale del lavoro anche quando il limite massimo raggiunto sia quello individuato dalla contrattazione collettiva.
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La tesi dell’INL è sorretta dalla stessa norma (art. 19, co. 3 del D.Lgs. n. 81/2015), che ammette la stipula dell’ulteriore contratto di 12 mesi presso il competente Ispettorato territoriale del lavoro in due ipotesi, vale a dire:
- allo scadere del nuovo limite legale massimo pari a 24 mesi;
- ovvero, allo scadere del limite massimo individuato dalla contrattazione collettiva nazionale del lavoro (CCNL).
È dunque ammesso il contratto a termine stipulato in “deroga assistita”, anche quando il CCNL prevede ad esempio una durata di 36 mesi.