Con il comma 1 lett. a) dell’art. 41 bis è stata demandata alla contrattazione collettiva di cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015 la possibilità di individuare specifiche esigenze per la stipula di un contratto a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi (ma non eccedente i 24 mesi).
La Direzione centrale coordinamento giuridico, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con la Nota n. 1363 del 14 settembre 2021 fornisce alcuni chiarimenti in merito a questa norma.
Causali Contratto a termine, deroghe dei CCNL
Il Dl 73/2021 (convertito in Legge numero 106/2021) ha introdotto, con l’art. 41-bis, importanti modifiche alla disciplina delle causali che legittimano la stipula di un contratto a tempo determinato superiore ai 12 mesi.
In particolare, la legge dispone che la contrattazione collettiva può individuare specifiche esigenze per la stipula di un contratto a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi. Dunque, ai contratti collettivi è permesso di individuare nuove casistiche in presenza delle quali sarà possibile stipulare un contratto a termine di durata superiore ai 12 mesi, nei limiti dei 24 mesi totali.
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Riflessi su proroghe e rinnovi
La modifica introdotta sulle causali non ha riflessi unicamente per la stipula del primo contratto di durata superiore ai 12 mesi ma influisce anche sugli istituti del rinnovo e della proroga. Infatti, le singole disposizioni richiamano proprio le causali contenute al co. 1 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015 tra le quali, come visto, a decorrere dal 25 luglio, va considerata anche quella connessa ad esigenze specifiche individuate dalla contrattazione collettiva.
Va, infatti, ricordato che il comma 01 dell’art. 21 stabilisce espressamente che il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all’art. 19, comma 1. Pertanto, il contratto può essere prorogato liberamente nei primi 12 mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni previste dalla normativa.
In tal senso, quindi, con le modifiche introdotte con il “Decreto Sostegni-bis”, è altresì possibile rinnovare o prorogare un contratto a termine secondo le nuove previsioni della contrattazione collettiva.
Deroga fino al 30 settembre 2021
Successivamente, il legislatore ha inserito una specifica deroga fino al 30 settembre 2022. Infatti, fino a tale data è possibile stipulare contratti a termine di durata superiore a 12 mesi, ma comunque non eccedenti i 24 mesi, qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro.
Dunque, si evidenzia una parziale provvisorietà, in quanto prevede la possibilità di stipulare contratti a termine di durata iniziale superiore ai 12 mesi secondo le esigenze individuate dalla contrattazione collettiva. Questo, però, solo fino al 30 settembre 2022.
Inoltre, il termine del 30 settembre 2022 va riferito alla formalizzazione del contratto, il quale ben potrà prevedere una durata del rapporto che superi tale data.
Ne consegue che dopo il 30 settembre 2022 sarà, quindi, possibile stipulare un primo contratto a termine di durata superiore ai 12 mesi solo per le esigenze definite alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015.
Diversamente le regole in materia di rinnovi e proroghe non sono condizionate temporalmente. Pertanto, sarà possibile prorogare o rinnovare i contratti a termine in ragione delle causali previste dalla contrattazione collettiva, anche successivamente al 30 settembre 2022.
INL Nota 14 settembre 2021 Disciplina Causali contratti a termine Dl sostegni bis
In allegato la nota INL in oggetto.
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