Il ricorso ai contratti a termine, come noto, è gravato dal contributo addizionale NASpI, ossia un contributo addizionale che il datore di lavoro deve versare a titolo di finanziamento della NASpI, pari all’1,4%. Tale aliquota contributiva è stata oggetto recentemente di modifiche da parte del Decreto Dignità, il quale ha disposto un aumento dello 0,5% per ogni rinnovo effettuato, anche in regime di somministrazione. Tuttavia, l’obbligo contributivo non si applica ad ogni fattispecie di contratto a tempo determinato, ma vi sono alcune eccezioni previste dalla legge.
Con la Circolare 91 del 4 agosto 2020, l’INPS delinea le fattispecie contrattuali di lavoro a termine escluse dall’obbligo di versamento del contributo NASpI, tenuto conto delle modifiche apportate dall’articolo 1, comma 12, della Legge 160/2019.
Ecco quando non è dovuto il contributo addizionale NASpI nei contratti a termine.
Contratti a termine esclusi dal contributo addizionale NASpI
Innanzitutto, per espressa disposizione dell’art. 2, co. 28 e 29, della L. n. 92/2012, il contributo addizionale non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti. L’applicazione dell’esonero presuppone che esista una correlazione tra assenza e assunzione a termine: nel senso che la seconda deve essere determinata dalla necessità creatasi nell’azienda per effetto della prima.
La fattispecie deve, pertanto, essere intesa come limitata alle ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del posto, ovvero:
- contratti di lavoro in apprendistato;
- lavoratori dipendenti delle P.A.;
- contratti di lavoro domestico.
Detta esclusione non riguarda comunque i rapporti di lavoro domestico a tempo determinato in somministrazione. Tali fattispecie, infatti, sono disciplinate dalle norme sulla somministrazione di lavoro e non da quelle relative ai rapporti di lavoro domestico stipulato in modo diretto dal datore di lavoro.
Leggi anche: Contributo NASpI contratto tempo determinato: circolare INPS
Lavoratori agricoli e in mobilità
Sono inoltre esclusi dal contributo NASpI:
- i rapporti a tempo determinato degli operai agricoli, che escludono gli stessi dall’applicazione del regime della NASpI;
- le assunzioni a tempo determinato di lavoratori in mobilità.
Contratti di lavoro stagionale
Per le fattispecie di lavoro stagionale, l’esclusione dall’obbligo di versamento del contributo addizionale NASpI è prevista:
- per i lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al Dpr. n. 1525/1963;
- limitatamente ai periodi contributivi maturati, dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, per i lavoratori assunti a tempo determinato nell’ambito delle attività stagionali definite tali dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati, entro il 31 dicembre 2011, dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.
Contratti a termine Extra
La Legge 92/2012 e s.m.i. dispone che il contributo addizionale non si applica ai contratti di lavoro cosiddetti Extra.
Si tratta delle assunzioni di lavoratori adibiti:
all’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi, nonché quelli instaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui all’articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, fermo l’obbligo di comunicare l’instaurazione del rapporto di lavoro entro il giorno antecedente.
Contratto a termine esclusi dall’incremento del contributo addizionale
Il Decreto-Legge 87/2018 ha espressamente escluso l’applicazione dell’incremento del contributo addizionale NASpI, le assunzioni di lavoratori adibiti a svolgere attività di:
- insegnamento;
- ricerca scientifica o tecnologica;
- trasferimento di know-how e di supporto;
- assistenza tecnica o coordinamento all’innovazione.
Fornitura di lavoro portuale temporaneo
Infine, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i contratti di lavoro subordinato stipulati dalle imprese fornitrici di lavoro portuale temporaneo sono esonerati dal contributo addizionale NaspI.