Proroga e rinnovi di contratti a termine anche in caso di cassa integrazione guadagni, purché si tratti di trattamenti salariali richiesti in conseguenza del Coronavirus, ossia con causale “COVID-19”. A prevederlo è l’art. 19-bis inserito in fase di conversione in legge del Decreto Cura Italia Dl n. 18/2020.
Quindi, con una norma di interpretazione autentica, il legislatore ha inteso preservare dal rischio della disoccupazione quei lavoratori a termine o in somministrazione che, messi in integrazione salariale dal proprio datore di lavoro a seguito della crisi epidemiologica, al termine del contratto sono stati licenziati in quanto lo stesso non è stato prorogato o rinnovato.
Trattandosi di una interpretazione di tipo autentica, assume rilevanza anche retroattiva sanando il modus operandi di chi aveva proceduto a rinnovi o proroghe anche in precedenza. Si specifica, al riguardo, che la derogo al divieto vale solo per la fase emergenziale, ossia dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 per un massimo di 9 settimane.
Contratto a termine, novità nella conversione in Legge del Dl Cura Italia
L’art. 19-bis della Legge n. 27/2020 di conversione con modificazioni del D.L. n. 18/2020, è intervenuto in maniera importante in merito al contratto a tempo determinato.
Con la norma di interpretazione autentica contenuta nell’art. 19-bis il Legislatore ha inteso preservare dal rischio della disoccupazione i lavoratori con contratto a termine o in somministrazione che, messi in integrazione salariale dal proprio datore di lavoro a seguito della crisi epidemiologica, al termine del contratto sono stati licenziati per via della mancata prorogata o rinnovo (come previsto dal D. Lgs 81/2015).
I datori di lavoro che accedono alla Cassa Integrazione COVID-19, possono pertanto rinnovare o prorogare contratti a termine, anche in somministrazione, in deroga al D.Lgs. 81/2015. Inoltre si sanano anche le proroghe e i rinnovi intervenuti nel periodo precedente in contrasto alla normativa vigente.
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Contratto a termine, deroga ai divieti imposti dal D. lgs. 81/2015
Ma cosa significa nello specifico quanto appena affermato. Ebbene, il Governo, per consentire l’erogazione della CIG anche ai lavoratori con contratto a termine, permette la deroga ad alcuni divieti imposti dal D.Lgs. n. 81/2015.
Quindi, per il periodo compreso dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 è possibile derogare ai seguenti divieti:
- assunzione presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato;
- rinnovo entro 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi, ovvero 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi. In tal caso la normativa prevede che in caso contrario il secondo contratto si trasforma a tempo indeterminato;
- utilizzazione di lavoratori in somministrazione presso datori di lavoro che hanno messo in integrazione salariale a zero ore o ad orario ridotto propri dipendenti che sono adibiti alle stesse mansioni ai quali si riferiscono i contratti di somministrazione.
La nuova norma non consente, invece, di attivare ex novo rapporti a termine con soggetti che in precedenza non hanno avuto alcun rapporto contrattuale con il datore di lavoro.
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Deroga all’obbligo dello stop & go
Come appena accennato, il datore di lavoro non è obbligato – in caso di rinnovo di un contratto a tempo determinato – a rispettare l’obbligo dello stop&go. Si ricorda, sul punto, che il datore di lavoro qualora intendesse assumere nuovamente il lavoratore con contratto a tempo determinato è necessario attendere il cd. “periodo cuscinetto”, pari a:
- 10 giorni per i contratti inferiori a 6 mesi;
- 20 giorni per i contratti superiori a 6 mesi.
Quindi, venendo meno tale norma s’intende derogata anche la conversione del contratto in uno a tempo indeterminato, in caso di violazione dei predetti termini.