L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha rilasciato la Nota 8120 del 17 settembre 2019 con la quale ritorna sul contratto a tempo determinato dopo la riforma del Decreto Dignità e fornisce ulteriori chiarimenti in merito al cosiddetto contratto a termine assistito; ossia sulla possibilità di stipulare un ulteriore contratto a termine acausale presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
La cosiddetta stipula assistita del contratto di lavoro a termine è prevista dall’articolo 19, comma 3, del D. Lgs. 81/2015, il quale prevede la possibilità di derogare all’arco temporale previsto per la durata complessiva della successione di contratti a termine. Così come prevede la norma la deroga al massimale di durata previsto dalla legge o dal contratto collettivo vale solo se la stipula di un nuovo contratto avviene presso gli Uffici territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
Contratto a termine assistito acausale
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), risponde ad un quesito posto dall’Ispettorato Interregionale del lavoro di Milano in merito ai requisiti per la stipula, come detto in premessa, del cosiddetto contratto a termine assistito (Art. 19, comma 3 D. Lgs 81/2015).
In particolare l’IIL di Milano vuole conoscere il parere dell’INL sul caso di richiesta di stipula assistita qualora nel contratto non siano indicate le causali (comma 1 articolo 19) o nel caso in cui questo non sia rispettoso del termine dilatorio (comma 2 dell’art. 21).
L’INL conferma la validità dell’orientamento espresso dall’IIL di Milano, il quale ha deciso di non procedere alla stipula dei contratti così sottoposti. Questa decisione infatti appare conforme all’orientamento e ai chiarimenti già forniti con precedenti circolari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali Circolare numero 13/2018 e Circolare numero 17/2018 e con nota dell’INL prot. n. 1214 del 7 febbraio 2019.
L’intervento dell’ITL in sede di stipula assistita non ha valore “certificativo” della causale apposta al contratto a termine da stipulare. In questa sede cioè l’ITL non può sindacare sulla effettiva validità della causale, ma deve limitarsi alla verifica della completezza e correttezza formale del contenuto del contratto ed alla genuinità del consenso del lavoratore alla sottoscrizione dello stesso.
Detto ciò non si potrà procedere alla stipula assistita se nel contratto manchi completamente la causale in quanto questo è in contrasto con la norma. Allo stesso modo non sarà possibile procedere alla stipula assistita di un ulteriore contratto a tempo determinato in violazione dei termini dilatori di cui al secondo comma dell’art. 21.
Elementi da verificare in sede assistita dall’ITL
In conclusione il funzionario dell’Ispettorato del Lavoro, in caso di stipula di contratto a termine assistito dovrà verificare:
- la presenza di una causale;
- la genuinità del consenso del lavoratore;
- il rispetto del cosiddetto “stop & go” (articolo 21 comma 2 D. Lgs 81/2015).
INL, Nota 8120 del 17 settembre 2019
Alleghiamo in ultimo la nota in oggetto.
INL, Nota 8120 del 17 settembre 2019 (651,9 KiB, 488 hits)