Il decreto rilancio ha previsto un periodo di liberalizzazione per il contratto a termine, infatti, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza epidemiologica da COVID-19, il Governo ha reso possibile rinnovi e proroghe fino al 30 agosto 2020, dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle causali introdotte dal “Decreto Dignità”.
La novità è stata prevista dal Dl Rilancio 34/2020 all’art. 93. Da una prima analisi della norma è possibile affermare che l’acausale:
- non riguarda le stipulazioni di contratti a termine ex novo;
- fa riferimento solamente ai contratti già in essere alla data del 23 febbraio 2020.
Inoltre, non si possono derogare: la durata massima di 24 mesi, lo stop& go previsto per i rinnovi e il numero massimo di 4 proroghe nell’arco dei 24 mesi. Infine il datore di lavoro dovrà continuare a pagare il contributo Naspi, ovvero la contribuzione maggiorata dell’1,4% e la contribuzione addizionale dello 0,50% per ogni rinnovo. Infine la presente novità non riguarda i contratti a termine in somministrazione.
Il contratto a termine nel Decreto Dignità
Le regole attualmente in vigore relativamente al contratto a tempo determinato sono stabilite dal D. Lgs 81/2015 prima e dal Decreto Dignità poi (Dl n. 87/2018, convertito con modificazioni in L. n. 96/2018).
Il contratto a termine può avere una durata non superiore a 12 mesi. Tuttavia, può essere apposto un termine avente una durata superiore comunque non oltre 24 mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
- esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività per esigenze sostitutive di altri lavoratori;
- sostituzione di altri lavoratori;
- esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.
Dunque, in caso di superamento del nuovo limite di 24 mesi, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.
Rimane ferma la possibilità di stipulare un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti (derogando di conseguenza al limite massimo di 24 mesi), della durata massima di 12 mesi, presso la ITL competente per territorio. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.
Leggi anche: Contratto a termine oltre 24 mesi: chiarimenti dall’INL
Proroghe e rinnovi contratto termine
Altro importante aspetto del “Decreto Dignità” riguarda il numero delle proroghe. Con il Jobs Act le proroghe sono state portate ad un massimo di 5 nell’arco di 36 mesi, e in caso di sforamento di detto limite, il contratto si trasformava a tempo indeterminato a partire dalla sesta proroga.
Il limite massimo delle proroghe si è ora abbassato ad un massimo di 4 nell’arco di 24 mesi, e la trasformazione a tempo indeterminato in caso di sforamento scatta solamente a partire della quinta proroga. Queste possono essere inoltre “acausali” entro i primi 12 mesi.
Per quanto riguarda i rinnovi, deve sempre rispettare il periodo di “stop & go” (cd. “periodo cuscinetto”), ossia:
- 10 giorni, per i contratti inferiori a 6 mesi;
- 20 giorni, per i contratti superiori a 6 mesi.
Ad ogni rinnovo si dovrà pagare oltre alla contribuzione maggiorata dell’1,4%, una contribuzione addizionale dello 0,50%.
Si ricorda, infine, che la proroga si realizza quando le parti proroga l’esistente contratto prima della scadenza. Diversamente, con il rinnovo si realizza un contratto ex novo tra le parti, quindi dopo la scadenza del contratto. A prescindere dal superamento o meno dei 12 mesi, qualsiasi rinnovo dev’essere giustificato da una delle causali richieste dalla legge: esigenze temporanee e oggettive ovvero connesse a incrementi temporanei.
Leggi anche: Differenza tra proroga e rinnovo nel contratto a termine
Contratto a termine nel “Decreto Rilancio”
Ora, l’art. 93 del D.L. n. 34/2020 prevede che – fino al prossimo 30 agosto 2020 – siano possibili rinnovi e proroghe senza causale, ovvero senza che vi siano:
- esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività,
- esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria,
- o infine esigenze di sostituzione di altri lavoratori.
Detto in parole semplici, si possono rinnovare o prorogare i contratti a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020 senza vincoli, fermo restando il tetto di 24 mesi (due anni) e di 4 proroghe totali.
Contratto a termine nel decreto Cura Italia
Ricordiamo infine che in sede di conversione in legge del Decreto Cura Italia, è stato inserito un articolo denominato “Norma di interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine”.
Leggi anche: Contratto a termine, proroga e rinnovo anche in cassa integrazione
L’articolo permette alle aziende che fruiscono degli ammortizzatori sociali COVID-19 di derogare, fino al 31 agosto, alle regole che disciplinano il contratto a termine e la somministrazione a tempo determinato, ovvero al divieto di prorogare e rinnovare contratti a termine durante il periodo di fruizione della cassa integrazione guadagni.
Il Decreto Cura Italia prevede inoltre fino al 31 agosto per le suddette aziende, la sospensione dello stop & go tra due contatti a tempo determinato, sempre al fine di dare continuità al rapporto di lavoro.