La circolare ministeriale 31 del 2016 fornisce nuove indicazioni operative sulla trasformazione dei Contratti di Solidarietà in espansivi e sulla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria. Vediamole.
Il Decreto Legislativo 185 del 2016 integra e modifica le disposizioni previste dal Jobs Act attraverso i decreti 81, 148, 149, 150 e 151.
Nello specifico del D.Lgs 148/2015 la recente circolare 31 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce indicazioni operative in materia di contratti di solidarietà espansiva e cassa integrazione guadagni straordinaria.
L’art. 2, comma 1, lettera c), del D.Lgs 185/2016 introduce infatti, nell’ambito dell’art. 41 D.Lgs 148/2015 (contratti di solidarietà espansiva) una nuova disposizione. È il comma 3-bis, e prevede una particolare fattispecie di solidarietà espansiva che consente la trasformazione del contratto di solidarietà di cui all’art. 21, comma 5, del D.Lgs 148 /2015 (causali di intervento CIGS) in contratto di solidarietà espansivo.
La circolare 31, per quanto riguarda invece la CIGS, specifica che la domanda deve essere presentata, con modalità telematica, per tutte le causali d’intervento, entro 7 giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell’accordo collettivo aziendale. Per gli accordi sindacali conclusi a partire dal 08.10.2016 la sospensione o la riduzione dell’orario concordata tra le parti ha inizio entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.
Andiamo ora ad approfondire quanto previsto per la trasformazione dei contratti di solidarietà in espansivi. Per una disamina più completa si rimanda al testo integrale della circolare riportato a fondo pagina.
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Requisiti e modalità di trasformazione del contratto di solidarietà espansiva
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera c), del D.Lgs 185/2016 possono essere trasformati in contratti di solidarietà espansiva i contratti di solidarietà stipulati come da art. 21, comma 5, del D.Lgs 148/2015 che siano in corso da almeno 12 mesi o che siano stati stipulati prima del 01.01.2016.
La modalità di trasformazione sono previste ai sensi dell’articolo 41, comma 1, del D.Lgs 148/2015, secondo cui con contratto collettivo aziendale (vedi art. 51 D.Lgs 81/2015) si prevede, programmandone l’attuazione, una riduzione stabile dell’orario e della retribuzione con contestuali nuove assunzioni a tempo indeterminato.
Al personale coinvolto dalle riduzioni di cui sopra spetta:
- un trattamento di integrazione salariale pari al 50 % della misura dell’integrazione salariale prevista prima della trasformazione del contratto;
- l’integrazione a carico del datore di lavoro (non è imponibile ai fini previdenziali) del trattamento di cui sopra almeno fino alla misura dell’integrazione salariale originaria;
- la contribuzione figurativa dei lavoratori viene accreditata come da art. 6 del D.Lgs 148/2015;
- in materia di TFR vale quanto previsto dall’art. 21, comma 5, del D.Lgs 148/2015 (vedi ultimo periodo).
La circolare 31 sottolinea inoltre che non può comunque essere prevista una riduzione complessiva dell’orario di lavoro superiore a quella già concordata nel contratto di solidarietà originario.
In relazione alla durata massima complessiva del trattamento il periodo compreso tra la data di trasformazione del contratto e la sua data di scadenza è da computarsi ai sensi dell’art. 4 e dell’art. 22, comma 5, del D.Lgs 148/2015.
Incentivi per il datore di lavoro e contribuzione addizionale
La trasformazione del contratto di solidarietà in espansivo prevede alcuni contributi in favore del datore di lavoro per le assunzioni come da art. 41 del D.Lgs 148/2015.
Al comma 1 è previsto:
- per i primi 12 mesi, pari al 15 % della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo applicabile;
- per ciascuno dei 2 anni successivi il contributo è ridotto rispettivamente al 10 % e al 5 %.
Al comma 2 , per assunzioni di lavoratrici e lavoratori tra i 15 e i 29 anni, è invece previsto:
- per i primi 3 anni e comunque non oltre il 29° anno di età del lavoratore assunto la contribuzione a carico del datore di lavoro è quella prevista per gli apprendisti;
- la contribuzione a carico del lavoratore resta quella prevista per la generalità dei lavoratori.
Queste agevolazioni trovano applicazione per il solo periodo compreso tra la data di trasformazione del contratto e la sua data di scadenza.
Sul versante della contribuzione addizionale le percentuali applicate restano quelle previste dall’art. 5, del D.Lgs 148/2015 (vedi trattamenti di integrazione salariale – disposizioni generali). Da segnalare, come precisato dalla circolare 31, che questa contribuzione è ridotta del 50 % nel periodo compreso tra la data di trasformazione del contratto e la sua data di scadenza.
Procedimento amministrativo
L’impresa che intende procedere a quanto sopra deve inoltrare telematicamente, all’interno della pratica di “CIGSonline” già acquisita dalla Divisione IV della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O., una comunicazione di trasformazione del contratto di solidarietà in espansivo.
La circolare 31, all’ultima pagina, allega lo specifico modulo di richiesta.
Alla comunicazione di cui sopra va inoltre allegato il contratto collettivo di trasformazione e l’elenco nominativo dei lavoratori interessati alle riduzioni di orario. Questa comunicazione è poi inviata alla Direzione Territoriale del Lavoro competente e all’INPS.
L’INPS interromperà l’erogazione del trattamento di CIGS a partire dalla data di inizio della trasformazione del contratto di solidarietà in espansivo. Con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – DG ASIO, per l’intero periodo di durata del contratto collettivo di solidarietà espansiva, verrà concesso il trattamento ai lavoratori interessati dalla riduzione di orario.
L’INPS provvederà quindi ad erogare il trattamento richiesto nella misura del 50 % della misura dell’integrazione salariale prevista prima della trasformazione del contratto.
Circolare Min. Lavoro 31-2016 (534,6 KiB, 886 hits)