Dal 1° Luglio 2016 scatta l’abrogazione dell’art. 5 del DL 148/1993. In altre parole le aziende che non rientrano nel campo di applicazione della CIGS potranno stipulare Contratti di Solidarietà di tipo B solo fino al 30 Giugno 2016.
Tra pochi giorni, come previsto dall’art. 46, comma 3, del D.Lgs 148/2015, verrà abrogato l’art. 5 del Decreto Legge 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge 236 del 1993.
Dal 01.07.2016 le aziende che non rientrano nel campo di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) non potranno quindi più stipulare Contratti di Solidarietà difensivi di tipo B, cioè quelli appunto previsti in questi casi.
Questo cambiamento, oltre che previsto dal Decreto Legislativo 148 del 2015 del Jobs Act (riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro), era stato poi annunciato dalla circolare n. 8 del 12.02.2016 a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Ricordando che il Contratto di Solidarietà a seguito dell’art. 21, comma 1, del D.Lgs 148/2015 è individuato come una causale della CIGS, prendiamo l’occasione per riesaminare brevemente la circolare ministeriale di cui sopra.
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Abrogazione e termini di efficacia dei Contratti di Solidarietà difensivi di tipo B
L’abrogazione dell’art. 5 del DL 148/1993 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 236/1993) oltre che dal D.Lgs 148/2015 (art. 46, comma 3) viene ulteriormente specificata dalla Legge di Stabilità del 2016.
Rifacendoci infatti all’art. 1, comma 305, della Legge 208 del 2015, troviamo che:
“in attuazione dell’articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le disposizioni di cui all’articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, trovano applicazione per l’intera durata stabilita nei contratti collettivi aziendali qualora detti contratti siano stati stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015, e, negli altri casi, esclusivamente sino al 31 dicembre 2016, nel limite massimo di 60 milioni di euro per l’anno 2016 […]”.
Diventa quindi opportuno evidenziare che:
- Contratti di Solidarietà stipulati prima del 15.10.2015 saranno applicati per la durata del contratto prevista dal verbale di accordo firmato dalle parti;
- Contratti di Solidarietà stipulati a partire dal 15.10.2015 saranno applicati comunque non oltre la data del 31.12.2016, anche nel caso in cui il verbale di accordo sindacale preveda una scadenza del periodo di solidarietà successiva a tale data.
Possiamo dunque concludere che i Contratti di Solidarietà difensivi di tipo B sono ancora stipulabili solo fino al 30.06.2016, e per quelli stipulati nel 2016, o comunque a partire dal 15.10.2015, il contributo non potrà essere riconosciuto oltre il 31.12.2016.
Min. Lavoro: Circolare n. 8/2016 (346,8 KiB, 999 hits)