Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha recentemente pubblicato l’interpello numero 6 del 2 ottobre 2019, con il quale fornisce un importante chiarimento in merito alla stipulazione di contratti stagionali da parte delle aziende del settore radio-televisivo.
In particolare il chiarimento arriva da parte della Commissione Interpelli del Ministero del Lavoro, la quale risponde ad uno specifico quesito posto da Confindustria Radio Televisioni; il quesito riguarda i limiti di utilizzo del DPR 1525/1963, che prevede la possibilità di stipulare contratti di lavoro a termine stagionali nel settore radiotelevisivo anche nelle ipotesi di:
preparazione e produzione di spettacoli per il personale non menzionato nella lett. e) dell’articolo 1 della legge n. 230 del 1962, addetto ai singoli spettacoli o serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita.
Contratti di lavoro stagionali nel settore radio televisivo
L’istante chiede di conoscere il parere della commissione interpelli del Ministero del Lavoro su due dubbi interpretativi della norma.
- in primis vuole sapere se nell’attuale ordinamento è consentita l’assunzione con contratto di lavoro stagionale di personale artistico, giornalistico, impiegatizio e/o operaio addetto a singoli spettacoli o serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita, secondo l’ipotesi prevista dal n. 49 dell’elenco allegato al d.P.R. n. 1525 del 1963.
- secondariamente vuole sapere se è possibile che il vigente ordinamento consenta alla contrattazione collettiva di individuare ulteriori ipotesi di stagionalità, in aggiunta a quelle attualmente previste dal richiamato DPR 1525/1963.
Le risposte della Commissione interpelli del Ministero del Lavoro
Per quanto riguarda il primo quesito il Ministero del Lavoro, fatte le dovute presse conferma la possibilità di fare ricorso a contratti di lavoro stagionali anche nel settore radiotelevisivo per specifici spettacoli o serie di spettacoli, ovvero di programmi radiofonici e/o televisivi, nel rispetto di quanto previsto al punto 49 del d.P.R. n. 1525 del 1963.
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Circa il secondo punto la commissione conferma che la contrattazione collettiva di settore può individuare ulteriori ipotesi di attività stagionali; diverse quindi da quelle già indicate dal DPR 1525/1963 e alle quali non si applicano i limiti sui contratti di lavoro subordinato a termine.
Interpello Ministero del Lavoro numero 6 / 2019
In ultimo alleghiamo il testo completo dell’Interpello in oggetto per una sua completa lettura ed analisi. Per tutti gli altri interpelli seguire questo link Interpelli Ministero del Lavoro.
Interpello Min. Lavoro n. 6/2019 (699,6 KiB, 414 hits)