La sicurezza sul lavoro è al centro del Decreto Legge n. 19/2024, che è stato di recente convertito in legge e di cui si attende – in tempi brevi – la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il nuovo decreto ha introdotto alcune sanzioni per chi si avvale del lavoro irregolare soffermandosi in modo particolare sul mondo degli appalti.
Nel lungo iter che ha portato alla conversione in legge del decreto, si è provveduto a mettere mano alle norme che regolamentano la scelta del contratto collettivo che deve essere preso a riferimento per determinare che le retribuzioni dei lavoratori, che operano nell’appalto e nel subappalto, siano effettivamente congrue. Il decreto ha ulteriormente sottolineato la responsabilità solidale del committente con le società appaltanti, che hanno assunto i dipendenti impiegati.
Ma cerchiamo di entrare nel dettaglio e verifichiamo quali siano le novità più importanti introdotte dal nuovo testo di legge.
Appalti, applicazione del CCNL corretto
Una delle novità più importanti introdotte dal nuovo decreto legge si trova nell’articolo 29, comma 2, che pone delle regole precise e ben dettagliate per il trattamento economico e normativo del personale che viene impiegato nell’appalto. Tra l’altro viene ampliata la casistica per la quale si può configurare una responsabilità solidale dei soggetti potenzialmente coinvolti nell’erogazione del trattamento economico.
Volendo entrare un po’ di più nel dettaglio, è previsto un trattamento economico e normativo che non sia inferiore o peggiorativo rispetto a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale che viene applicato per quel determinato settore.
A questo punto, però, è necessario mettere in evidenza un’importante novità. A seguito delle modifiche apportate alla Camera, il contratto collettivo di riferimento non risulta essere quello maggiormente applicato nel settore. Ma, sostanzialmente, diventa:
- quello che è stato stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. Il contratto deve essere il più rappresentativo a livello nazionale;
- quello che risulti essere maggiormente collegato alle attività legate all’appalto. O, in alternativa, dalla concessione che è svolta in maniera prevalente dall’azienda.
Senza dubbio un capitolo molto importante è quello costituito dalla responsabilità solidale che intercorre tra:
- il committente imprenditore;
- l’appaltatore;
- i subappaltatori, nel caso in cui ci dovessero essere.
Tutte queste figure sono sostanzialmente coinvolte in relazione ai trattamenti retributivi garantiti ai lavoratori. In altre parole la responsabilità solidale si va ad applicare nel momento in cui l’utilizzatore dovesse ricorrere alla somministrazione di lavoratori da soggetti diversi rispetto a quelli che si occupano di somministrazione di lavoro, di intermediazione e di ricerca del personale.
L’incidenza della manodopera
Nel momento in cui si realizzano dei lavori nell’ambito degli appalti pubblici e privati, attraverso il decreto legge è stato previsto l’obbligo di verificare – prima di effettuare il saldo finale dei lavori – la congruità dell’incidenza della manodopera impiegata sull’opera finale. Questo obbligo risulta essere in capo al:
- responsabile del progetto negli appalti pubblici;
- al committente nel caso in cui ci si trovi davanti a un appalto privato e le opere risultino essere di importo pari o superiore a 70.000 euro.
La congruità deve essere appurata seguendo quanto previsto dal Decreto n. 142 del 25 giugno 2021 del Ministro del Lavoro e delle Politiche.
Per quanto riguarda gli appalti pubblici – quando il valore risulti essere pari o superiore a 150.000 euro – l’eventuale assenza di verifica determina delle conseguenze per la stazione appaltante. Nello specifico, a finire sotto la lente d’ingrandimento è la valutazione della performance del responsabile, con la conseguente comunicazione della violazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANACA).
Il discorso cambia quando si tratta di appalti privati. Nel caso in cui dovessero avere un valore che risulti essere pari o superiore a 500.000 euro, la mancanza della verifica comporta una sanzione amministrativa compresa tra i 1.000 e i 5.000 euro. Cifra che risulta essere a carico del committente. La verifica e l’eventuale regolarizzazione della posizione deve avvenire prima del versamento del saldo finale.
Rischi e responsabilità per le imprese: intermediazione illecita di manodopera
I mancati controlli non determinano delle conseguenze dirette unicamente per gli organi di vigilanza sul lavoro.
Non è solo l’ispettorato del lavoro, infatti, a poter irrogare delle sanzioni. L’intermediazione illecita può determinare delle contestazioni fiscali per quanto riguarda la detraibilità dell’Iva che viene pagata sul corrispettivo dell’appalto. Ma anche per quanto riguarda la deducibilità dei corrispettivi che sono stati versati come IRPEF e IRAP.
Ma non solo. Vi è anche il rischio, per i soggetti coinvolti, di vedersi contestare il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’articolo 2 del DLGS n. 74/2000 con la possibilità che venga applicato anche il DLGS n. 231/2001.