Per l’anno 2014, l’ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà è aumentato nella misura del 10% della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, nel limite massimo di 50 milioni di euro per lo stesso anno 2014.
Lo comunica l’INPS con messaggio 3234 del 11 marzo 2014, in esecuzione della norme contenute nella legge 147/2013 Legge di stabilità 2014 che riportava: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)” dispone che “per l’anno 2014, l’ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, è aumentato nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, nel limite massimo di 50 milioni di euro per lo stesso anno 2014”
Quindi, prosegue in messaggio INPS, entro il suddetto limite di spesa di 50 milioni di Euro per il 2014 il trattamento di integrazione salariale per i predetti contratti di solidarietà è pari al 70% della retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro, relativamente ai periodi di competenza dell’anno 2014, indipendentemente dalla data di stipula del contratto e da quella di emanazione del decreto di concessione.
Istruzioni operative
Il messaggio è diretto anche agli addetti ai lavori, in quanto l’INPS fornisce allo stesso tempo le indicazioni operative da tener conto in sede di compilazione del flusso UniEmens.
Si fa presente che, per l’esposizione dell’importo dei ratei di competenze annuali o periodiche relative al trattamento straordinario di integrazione salariale, derivante da contratto di solidarietà per l’anno 2014, i datori di lavoro dovranno valorizzare nel flusso Uniemens, nell’elemento <DenunciaIndividuale> <CausaleCongCIGS> il codice di nuova istituzione “F503” e, nell’Elemento <ImportoCongCIGS>, l’importo posto a conguaglio.
Per i recuperi riferiti a CdS relativi a periodi di competenza fino a tutto il 2013, rimangono valide le disposizioni già in uso (codici “G704, G705 e F502”).
Istruzioni contabili
Il messaggio si conclude con le istruzioni contabili, che interessano lo stesso Istituto e i suoi operatori e per le quali rimandiamo alla lettura del messaggio e successivi allegati.
Link: Messaggio INPS 3234 del 11-03-2014