Il repentino diffondersi del Covid-19 nel nostro Paese ha costretto il Governo a intraprendere forti decisioni soprattutto in ambito lavorativo. Oltre alla tanto chiacchierata cassa integrazione guadagni, l’Esecutivo ha intrapreso azioni anche in merito a istituti contrattuali quali: il contratto a termine, anche in somministrazione, e contratto di apprendistato di 1° e 3° livello.
Con particolare riferimento al contratto a termine, penalizzato dopo l’intervento del “Decreto Dignità”, il Governo ha inteso prorogare il contratto per un periodo pari alla sospensione delle attività per Coronavirus. Dunque, affinché il periodo di lockdown non gravasse ulteriormente sui lavoratori e datori di lavoro, vedendosi spirare il termine senza aver avuto effettivamente la possibilità di lavorare, la durata dei contratti in essere sono stati prorogati. Tale opportunità è stato riservata non soltanto si rapporto di lavoro a termine, bensì agli apprendisti di 1° e 3° livello.
Inoltre, per alleggerire le condizioni di stipula dei contratti a termine, il Decreto Rilancio (Dl 34/2020, convertito con modificazioni in Legge 77/2020) ha concesso la possibilità di rinnovare o prorogare il contratto a tempo determinato senza l’indicazione della causale.
Sul punto, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito una interessante faq per quanto riguarda la durata dei contratti a termine durante l’emergenza epidemiologica. In particolare è stato chiesto cosa s’intende con il termine “periodi di sospensione lavorativa”.
Contratto a termine acausale
La prima importante novità in tema di contratto a tempo determinato è senza dubbio la possibilità di rinnovare o prorogare, fino al 30 agosto 2020, i predetti contratti in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle causali di cui all’art. 19, co. 1 del D.Lgs. n. 81/2015.
Tale opportunità, prevista dall’art. 93 del D.L. n. 34/2020, è concessa fino al 30 agosto 2020.
Proroga automatica dei contratti a termine
Inoltre, in fase di conversione in legge del Dl 34/2020, si è inserito il comma 1-bis all’art. 93.
In particolare, tale norma specifica che il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti, e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
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Cosa si intende per sospensione dell’attività
Tale previsione si applica a tutti i rapporti di lavoro subordinato che non siano a tempo indeterminato. Ciò al fine di evitare che la loro durata iniziale risulti di fatto ridotta per effetto di circostanze non imputabili al lavoratore.
Ad esempio, ricadono nella proroga della durata:
- i contratti di lavoro a termine, ivi inclusi quelli stagionali;
- i contratti in somministrazione a tempo determinato, intendendosi il rapporto di lavoro che intercorre tra l’Agenzia per il lavoro e il lavoratore;
- rapporti di apprendistato, intendendosi quelli per il conseguimento di una qualifica e il diploma professionale e quelli di alta formazione e ricerca, limitatamente alla durata del periodo che precede la qualificazione.
Sul punto, il Ministero del Lavoro specifica che nel “periodo di sospensione” sono compresi:
- sia i periodi di fruizione di un ammortizzatore sociale Covid-19;
- sia l’inattività del lavoratore in considerazione della sua sospensione dall’attività lavorativa in ragione delle misure di emergenza epidemiologica da Covid-19 (es. fruizione di ferie).
In tutti questi casi il datore di lavoro, entro cinque giorni dalla data di scadenza originaria, deve effettuare la comunicazione obbligatoria di proroga; dovrà quindi modificare il termine inizialmente previsto per un periodo equivalente a quello di sospensione dell’attività lavorativa.