Il contagio da covid-19 è infortunio sul lavoro se avviene nell’ambito delle prestazioni lavorative; tuttavia non scattano automaticamente le responsabilità civili e penali del datore di lavoro che devono essere accertate separatamente. Lo chiarisce definitivamente l’INAIL con un comunicato stampa appena rilasciato sul proprio portale.
In questi giorni si è sollevato il dibattito sulle possibili responsabilità penali e civili dei datori di lavoro in caso di contagio da covid-19 dei lavoratori nell’ambito della prestazione lavorativa. In particolare si è paventata l’ipotesi che, dato che l’eventuale contagio è considerato a tutti gli effetti infortunio sul lavoro per Covid-19, scatterebbe automaticamente la responsabilità penale e civile delle imprese. Eventualità che ha addirittura portato a richiedere, da parte delle organizzazioni datoriali, una sorta di scudo penale per i datori di lavoro.
L’INAL ha emanato la circolare numero 22 del 20 maggio, con la quale fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla “Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da Covid-19 in occasione di lavoro” così come previsto dal Decreto-Cura Italia Dl 18/2020, art. 42 co. 2, convertito dalla l. 24 aprile 2020, n. 27. La circolare arriva a completamento della circolare 13/2020 e dopo il comunicato stampa del 15 maggio in cui, per cercare di mettere fine alle polemiche, spiegava nel dettaglio perchè l’infortunio sul lavoro per Covid-19 non è collegato automaticamente alla responsabilità penale e civile del datore di lavoro.
Tutela infortunistica da Covid-19 in occasione di lavoro
La circolare INAIL n. 22 del 20 maggio 2020 è emanata ad integrazione e precisazione della circolare n. 13 del 3 aprile 2020. La Circolare ribadisce che l’INAIL fornisce tutela infortunistica ai lavoratori che hanno contratto l’infezione SARS-Cov-2 in occasione di lavoro, secondo il consolidato principio giuridico che equipara la causa virulenta alla causa violenta propria dell’infortunio.
L’indennità per inabilità temporanea assoluta copre, al pari del normale infortunio sul lavoro, anche il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria; il contagio deve però essere riconducibile all’attività lavorativa e vi dev’essere conseguente astensione dal lavoro.
Gli oneri degli eventi infortunistici del contagio inoltre non incidono sull’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico (non fa aumentare il premio cioè. Gli oneri quindi sono posti a carico della gestione assicurativa, a tariffa immutata, e non comportano maggiori oneri per le imprese.
Oltre a questo aspetto la circolare ribadisce i chiarimenti sulla responsabilità civile e penale del datore di lavoro in caso di contagio sul lavoro.
Infortunio sul lavoro da Covid-19: le responsabilità del datore di lavoro
Per l’INAIL è evidente che il datore di lavoro potrebbe rispondere penalmente e civilmente delle infezioni da covid-19 di origine professionale; ma solo nel caso in cui si accerti la sua responsabilità per dolo o per colpa.
L’Istituto quindi, in merito al suddetto dibattito sui profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro per le infezioni da Covid-19 dei dipendenti, precisa che, dall’accertamento del contagio come infortunio sul lavoro, non discende automaticamente l’accertamento delle responsabilità civili o penali in capo al datore di lavoro.
Sono infatti diversi i presupposti:
- per l’erogazione di una indennità Inail per infortunio sul lavoro
- e quelli per il riconoscimento della responsabilità civile e penale del datore di lavoro che non abbia rispettato le norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Infortunio covid-19: diversi i criteri per indennità al lavoratore e accertamento delle responsabilità
Le responsabilità penali e civili infatti devono essere rigorosamente accertate, attraverso la prova del dolo o della colpa del datore di lavoro; i criteri da adottare sono pertanto totalmente diversi da quelli previsti per il riconoscimento delle indennità di infortunio Inail.
Per tale ragione, il riconoscimento dell’infortunio da parte dell’Istituto non assume alcun rilievo per sostenere l’accusa in sede penale. In tale ambito infatti si considera il principio di presunzione di innocenza nonché dell’onere della prova a carico del pubblico ministero.
Nemmeno in sede civile il riconoscimento dell’infortunio sul lavoro rileva ai fini del riconoscimento della responsabilità civile del datore di lavoro; infatti anche in questo ambito è sempre necessario l’accertamento della sua colpa per aver causato l’evento dannoso.
Infine l’INAIL sottolinea come la molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle misure preventive da adottare sui luoghi di lavoro, che sono oggetto di continuo aggiornamento da parte delle autorità in relazione all’andamento epidemiologico, rendono estremamente difficile la configurabilità della responsabilità civile e penale dei datori di lavoro.
Circolare INAIL numero 22 del 20 maggio
Alleghiamo il testo completo della circolare INAIL 22/2020 in oggetto e la precedente circolare 13/2020 sulla tutela infortunistica del contagio da covid-19 sul lavoro.
Circolare INAIL n. 13 del 3 aprile 2020 (431,7 KiB, 332 hits)
Circolare INAIL n. 22 del 20 maggio 2020 (398,3 KiB, 376 hits)
Contagio covid-19 sul lavoro: il comunicato stampa INAIL
Alleghiamo infine il testo del comunicato stampa INAIL del 15 maggio in riferimento al dibattito sui profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro per le infezioni da Covid-19 dei lavoratori per motivi professionali.
Comunicato stampa INAIL infortunio sul lavoro per Covid-19 (57,4 KiB, 545 hits)