Il contagio da Coronavirus avvenuto sul luogo di lavoro è considerato infortunio, in quanto di origine professionale. A tal proposito, per i casi denunciati nel primo periodo di diffusione del contagio, l’INAIL ha l’obbligo di accettare anche la semplice certificazione di malattia redatta su modulistica INPS per l’apertura delle pratiche.
In tali ipotesi, però, sarà necessario acquisire successivamente la documentazione utile a comprovare l’infezione, in quanto trattasi di presupposto essenziale affinché possa scattare la tutela contro gli infortuni. Ma non solo: è necessario indicare anche gli elementi indispensabili per ricondurre l’infortunio all’occasione di lavoro, dati questi non presenti nel certificato di malattia.
A specificarlo è l’INAIL con un comunicato stampa pubblicato il 10 aprile 2020 sul proprio portale telematico. Con l’occasione, l’Istituto assicuratore ha anche fornito delle faq sulle prestazioni garantite ai propri assicurati in caso di infezione da Coronavirus di origine professionale.
Le risposte spaziano dall’accertamento medico-legale dei casi di contagio, alla tutela assicurativa e alle prestazioni erogate dagli ambulatori Inail sul territorio nazionale nella fase di emergenza.
Certificato medico INPS: modalità di compilazione
In base alle ultime indicazioni dell’INAIL in merito alla compilazione del certificato di infortunio, il medico, sulla base delle informazioni in suo possesso al momento della redazione del certificato:
- non deve inserire l’ora ma la sola data dell’evento che, in mancanza di altri elementi, coincide con la data di inizio dell’astensione dal lavoro indicatagli dal lavoratore;
- deve inserire unicamente gli elementi in suo possesso.
In caso di infezione accertata, l’INAIL eroga comunque le prestazioni a partire dalla data di astensione dal lavoro, rinvenibile anche attraverso la denuncia di infortunio trasmessa dal datore di lavoro.
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Infortunio per COVID-19: quando ricorre
Come già chiarito dall’INAIL con la Circolare n. 13 del 3 aprile 2020, la tutela dell’Istituto ricorre solo per i contagi da Covid-19 che si sono verificati:
- in occasione di lavoro, ossia sul luogo di lavoro;
- in itinere, nel percorso di andata e ritorno tra la casa e il luogo di lavoro.
Si specifica, al riguardo, che la mancanza dell’origine professionale fa rientrare i casi di infezione sotto altre forme di protezione che non rientrano nella sfera di competenza dell’Inail.
È il caso, per esempio, della cosiddetta “malattia comune”, tutelata dall’Inps perché non connessa allo svolgimento di un’attività lavorativa.
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Contagio da Coronavirus sul lavoro: le faq INAIL
Per chiarire tutti i dubbi legati all’accertamento medico-legale e alla tutela assicurativa dei casi di contagio sul lavoro da Coronavirus, l’Istituto ha pubblicato le risposte alle faq che si riepilogano di seguito:
- l’infezione da Coronavirus va trattata come infortunio sul lavoro (malattia-infortunio). Il presupposto tecnico-giuridico è quello dell’equivalenza tra causa violenta, richiamata per tutti gli infortuni, e causa virulenta, costituita dall’azione del nuovo Coronavirus;
- sono da ammettersi a tutela Inail tutti i casi in cui sia accertata la correlazione con il lavoro. In alcune categorie, per le quali si sia estrinsecato il cd. “rischio specifico”, vale la presunzione di esposizione professionale;
- rientrano appieno nell’assunto di rischiosità specifica, per la quale l’accertamento medico-legale si avvale della presunzione semplice, le fattispecie riguardanti gli operatori sanitari;
- gli operatori sociosanitari delle Residenze sanitarie assistenziali (Rsa) e i tassisti, rientrano appieno tra quelle di lavoratori con elevato rischio di contagio. Per loro vale la presunzione di esposizione professionale;
- in caso di infezione da nuovo Coronavirus o di sospetto di contagio durante il lavoro, il datore di lavoro deve procedere alla denuncia/comunicazione di infortunio. Il medico certificatore che ha fornito la prima assistenza deve trasmettere all’Inail il certificato medico di infortunio;
- la conferma diagnostica rappresenta il momento della regolarizzazione del caso da cui far decorrere la tutela.
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