In tema di pensioni eccoci al periodo del conguaglio fiscale INPS per coloro che hanno l’istituto di previdenza quale sostituto d’imposta per il 2023. Ci riferiamo a quel servizio di assistenza fiscale effettuato da Inps per agevolare i pensionati, ed avente lo scopo – appunto – di effettuare i conguagli delle somme a debito o a credito, che emergono dalla presentazione della dichiarazione dei redditi – cd. modello 730.
Il riferimento è il messaggio n. 2207 del 14 giugno 2023, intitolato infatti “Assistenza fiscale 2023. Servizi al cittadino per la verifica dei conguagli fiscali di cui al modello 730/4“. Perciò sul sito web dell’INPS, anche per il 2023 i contribuenti potranno verificare le singole trattenute o rimborsi mensili con il servizio telematico denominato ‘Assistenza fiscale (730/4)‘, disponibile sul sito istituzionale dell’istituto di previdenza. Vediamo da vicino questi ultimi aggiornamenti di sicuro interesse.
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Conguaglio fiscale Inps 2023, cosa dice il messaggio n. 2207 del 14 giugno
Nell’appena citato messaggio Inps, l’istituto ha inteso riepilogare i termini del servizio di assistenza fiscale effettuato come sostituto d’imposta. Ed infatti in apertura del documento si trova indicato che:
Con il presente messaggio si comunica che, anche per il 2023, l’Inps assicura, nella sua qualità di sostituto di imposta, le attività di assistenza fiscale ai propri sostituiti che abbiano indicato l’Inps nel modello 730 e, quindi, provvederà a effettuare nei tempi previsti le operazioni di conguaglio derivanti dal risultato contabile di dette dichiarazioni.
Rimarchiamo che le precisazioni fornite attengono all’assistenza fiscale effettuata da Inps, in veste di sostituto di imposta, a favore di tutti quei contribuenti che hanno deciso di incassare i menzionati conguagli fiscali, a credito o a debito, che derivano dalla presentazione del modello 730 in via diretta dall’istituto di previdenza, sulle prestazioni versate da Inps stessa nel corso di quest’anno.
Attenzione però alle condizioni, perché l’ente di previdenza indica che la facoltà in oggetto attiene soltanto ai contribuenti che incassano una prestazione imponibile ai fini Irpef – pensiamo ad esempio una pensione di reversibilità o una prestazione Naspi. In altre parole deve essere sempre configurabile un rapporto di sostituzione d’imposta con l’istituto di previdenza.
Altrimenti laddove il dichiarante sia destinatario in via esclusiva di una prestazione assistenziale (ad es. assegno sociale o pensione di invalidità civile), il rapporto di sostituzione non sussiste. Ci riferiamo a prestazioni esenti da prelievo fiscale come anche le pensioni versate a vittime del terrorismo, ad esempio. Ed ancora il rapporto di sostituzione non c’è neanche nelle ipotesi di prestazione versata ma cessata anteriormente al primo aprile 2023. Di tutto ciò si trova opportuna menzione nel messaggio Inps n. 2207.
Cos’è il Servizio Inps ‘Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino’
Al fine di consentire ai pensionati di controllare le risultanze contabili della propria dichiarazione e i relativi esiti, e dunque la presenza di debiti o crediti fiscali da sottoporre a conguaglio, l’istituto di previdenza ha varato il sopra citato servizio online ad hoc per i contribuenti – “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino” – cui si può accedere:
- per il tramite del sito istituzionale Inps;
- dall’app ‘Inps mobile’.
Attenzione però, perché come precisa il messaggio Inps sopra richiamato, ai fini dell’assistenza fiscale in oggetto, i contribuenti dovranno essere comunque muniti di identità digitale, ovvero SPID almeno di livello 2, CIE e CNS.
In particolare, il contribuente potrà visionare le informazioni che seguono:
- effettiva ricezione da parte dell’istituto di previdenza delle risultanze contabili trasmesse dell’Amministrazione finanziaria, con il dato degli importi;
- conferma che i dati dei conguagli saranno fatti oggetto di abbinamento alle prestazioni incassate, in ipotesi nella quale – come accennato – l’istituto sia sostituto d’imposta del contribuente dichiarante;
- quello che Inps chiama ‘diniego della risultanza’, con conseguente comunicazione all’Agenzia delle Entrate, laddove non ricorra il cd. rapporto di sostituzione d’imposta;
- ammontare delle trattenute e/o dei rimborsi di cui nella risultanza contabile, compiuti mese dopo mese sulle prestazioni versate dall’istituto di previdenza.
Di tutti questi dati si trova opportuna menzione nel messaggio Inps in oggetto.
Quando arriva il rimborso IRPEF dell’INPS
Secondo prassi consolidata, i conguagli a debito o a credito che scaturiscono dalle operazioni di assistenza fiscale sono compiuti sulla rata della pensione di agosto o di settembre, quindi in tempi relativamente brevi. In ipotesi di rateazione del debito il versamento deve effettuarsi e terminare entro novembre e questo vuol dire che laddove la risultanza contabile sia stata ottenuta dall’istituto nei mesi posteriori a quello di giugno, non sarà possibile assicurare il numero di rate voluto dal dichiarante per il pagamento dei debiti d’imposta. Così infatti si conclude il messaggio Inps sopra indicato, chiarendo un aspetto pratico non irrilevante.
Inoltre, nel caso in cui non si possano completare le operazioni di conguaglio a debito di cui al modello 730/4 (ad es. per la morte del dichiarante) sarà Inps ad inviare poi una comunicazione ad hoc all’interessato oppure ai suoi eredi, dettagliando le somme che emergono dalla dichiarazione e quelle che siano già state fatte oggetto di conguaglio, insieme con l’invito a dare luogo al pagamento degli eventuali rimanenti importi a debito – con le modalità valevoli per i versamenti legati alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche.
Per ulteriori dettagli rimandiamo comunque al testo completo del messaggio Inps n. 2207.