Via libera alle operazioni di conguaglio di fine anno 2019 dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati non agricoli che utilizzano la dichiarazione contributiva Uniemens. I datori di lavoro, in particolare, potranno effettuare le operazioni di conguaglio in argomento:
- con la denuncia di competenza del mese di “dicembre 2019” (scadenza di pagamento 16 gennaio 2020);
- con quella di competenza di “gennaio 2020” (scadenza di pagamento 16 febbraio 2020).
Considerato, inoltre, che dal 2007 i conguagli possono riguardare anche il versamento di quote di TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, si fa presente che le relative operazioni potranno essere inserite anche nella denuncia di “febbraio 2020” (scadenza di pagamento 16 marzo 2020), senza aggravio di oneri accessori.
Con Circolare n. 160 del 27 dicembre 2019, l’INPS ha fornito i chiarimenti in ordine alle modalità da seguire per lo svolgimento delle operazioni di conguaglio, relative all’anno 2019, finalizzate alla corretta quantificazione dell’imponibile contributivo, anche con riguardo alla misura degli elementi variabili della retribuzione.
Conguaglio di fine anno 2019 dei contributi INPS: gli step da seguire
L’anno nuovo, come di consueto, coincide con il momento in cui i datori di lavoro sono chiamati a effettuare alcune operazioni di conguaglio riferite ai contributi previdenziali e assistenziali dell’anno di competenza.
A tal fine, sarà necessario seguire alcuni step che si riepilogano sinteticamente di seguito:
- pervenire a una precisa quantificazione dell’imponibile contributivo;
- applicare con esattezza le aliquote correlate all’imponibile stesso;
- imputare, all’anno di competenza, gli elementi variabili della retribuzione imponibile per i quali gli adempimenti contributivi sono assolti con la successiva denuncia nel mese di gennaio 2020.
Conguaglio contributi INPS 2019: come gestire il contributo aggiuntivo IVS
I soggetti iscritti a quei regimi pensionistici che prevedono aliquote contributive a carico dei lavoratori inferiori al 10%, prevedono un contributo nella misura dell’1% (a carico del lavoratore) eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l’anno 2019, è risultato pari a 47.143 euro (3.929 euro mensili).
Ai fini del versamento contributivo, va osservato il “metodo della mensilizzazione” del limite della retribuzione. Tale criterio può rendere necessario procedere a operazioni di conguaglio, a credito o a debito del lavoratore, degli importi dovuti a detto titolo.
Le operazioni di conguaglio si rendono altresì necessarie nel caso di rapporti di lavoro simultanei, ovvero che si susseguono nell’anno. In quest’ultimo caso, le retribuzioni percepite in costanza di ciascun rapporto si cumulano ai fini del superamento della prima fascia di retribuzione pensionabile.
Qualora a dicembre 2019 il rapporto di lavoro sia in essere con un solo datore, sarà quest’ultimo a procedere all’eventuale conguaglio. Il conguaglio sarà effettuato sulla base dei dati retributivi risultanti dalle certificazioni rilasciate dai lavoratori interessati.
Come gestire i fringe benefits?
I fringe benefits (benefici accessori), che sono tecnicamente quegli emolumenti retributivi esposti in busta paga allo scopo di quantificare i beni e i servizi di cui il lavoratore può usufruire gratuitamente, ovvero a condizioni più vantaggiose rispetto a chi si rivolge al mercato per acquistarli, non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente se il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati è di importo non superiore, nel periodo d’imposta, a € 258,23.
In caso contrario, ossia se si oltrepassa tale soglia, il valore dei fringe benefits concorre interamente a formare il reddito.
Ai fini previdenziali, in caso di superamento del limite di 258,23 euro, il datore di lavoro che opera il conguaglio, provvederà al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefit da lui erogati.
Come gestire versamenti di quote di TFR al fondo di tesoreria
Per quanto riguarda le quote di TFR al Fondo di Tesoreria, è stato chiarito che quest’ultimo dovrà essere effettuato mensilmente, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro.
Ne deriva che in occasione delle operazioni di conguaglio, le aziende devono provvedere alla sistemazione delle differenze a debito o a credito, eventualmente determinatesi in relazione alle somme mensilmente versate al Fondo di Tesoreria e alla regolarizzazione delle connesse misure compensative.