Il conguaglio dei contributi Inps si riferisce ad un iter che può essere attuato dall’azienda o datore di lavoro, al fine di superare eventuali discrepanze o errori nei contributi versati durante l’anno. In generale, il conguaglio implica il versamento di contributi arretrati o, al contrario, il rimborso di contributi pagati in eccesso. Infatti in occasione della fine dell’anno, infatti, le aziende devono occuparsi della sistemazione delle differenze, a debito o a credito, eventualmente determinatesi in rapporto ai contributi versati ogni mese al personale assunto.
Ebbene, proprio in tema di conguaglio contributi previdenziali ed assistenziali 2023, in vista del prossimo anno l’Inps ha pubblicato la circolare n. 106, con le consuete istruzioni per le relative operazioni di conguaglio da parte dei datori di lavoro non agricoli. Nel testo altresì l’illustrazione dei diversi criteri da rispettare, onde quantificare correttamente l’imponibile contributivo. Vediamo alcuni aspetti chiave del documento di prassi.
Conguaglio contributi Inps: quando serve
Quando può palesarsi l’obbligo del conguaglio contributi? La domanda è più che legittima, visto anche il periodo dell’anno e la recente comunicazione dell’istituto di previdenza. Ebbene, le situazioni che possono dare luogo all’obbligo di conguaglio sono più d’una.
A titolo puramente esemplificativo, ricordiamo il versamento dei cd. elementi variabili della retribuzione, come le indennità di trasferta oppure le ore di lavoro straordinario, o ancora i permessi non retribuiti e le astensioni dal lavoro. Essi generano un aumento – o una diminuzione – della retribuzione in relazione all’anno di erogazione del reddito, che può essere certificato soltanto nell’ultimo mese dell’anno – con l’operazione di conguaglio che ne consegue.
Ma tra le variabili retributive (per l’elenco esaustivo si rinvia al testo della circolare) che danno luogo ad un’operazione di conguaglio contributi vi sono anche – spiega l’Inps nella circolare:
i ratei di retribuzione del mese precedente (per effetto di assunzione intervenuta nel corso del mese) successivi alla elaborazione delle buste paga, ferma restando la collocazione temporale dei contributi nel mese in cui è intervenuta l’assunzione stessa.
Perciò, se l’assunzione risale ai mesi da gennaio a novembre – rimarca l’istituto nella circolare – non serve eseguire alcuna specifica operazione, ma se l’assunzione è intervenuta nel mese di dicembre e i ratei sono versati nella retribuzione di gennaio, occorre evidenziare l’evento nel flusso UNIEMENS. In altre parole, il datore di lavoro dovrà, con l’anno nuovo, conguagliare i contributi relativi alla retribuzione incassata nel mese di dicembre.
Altri elementi che impongono le operazioni di conguaglio contributi
Nella circolare Inps n. 106 vi sono – dicevamo – le istruzioni sulle regole da rispettare per lo svolgimento delle operazioni di conguaglio 2023, mirate all’esatta quantificazione dell’imponibile contributivo, anche con riguardo alla misura degli elementi variabili della retribuzione.
Inoltre, sono illustrate le modalità di rendicontazione di varie fattispecie, tra cui:
- il massimale contributivo e pensionabile, di cui all’art. 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995;
- il contributo aggiuntivo IVS 1%, di cui all’art. 3-ter del decreto-legge n. 384 del 1992;
- i conguagli sui contributi versati sui compensi per ferie dopo averle fruite;
- mance elargite ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- auto aziendali a uso promiscuo;
- prestiti ai dipendenti;
- conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria.
Anche l’assegnazione dei cd. “fringe benefits”, quali ad es. i prestiti ai lavoratori assunti o l’uso di auto aziendali ad uso promiscuo, impongono al datore di lavoro di compiere le citate operazioni di conguaglio contributivo per regolarizzare la posizione ed agire nel pieno rispetto delle norme previdenziali.
Le istruzioni INPS per il conguaglio dei contributi per il 2023
Con la precisazione che le differenze contributive potranno essere appianate dai datori di lavoro entro il mese di febbraio 2024, incominciano così le operazioni di conguaglio dei contributi – per ciò che attiene al 2023. Nel citato documento di prassi compaiono, infatti, tutte le scadenze e i chiarimenti sugli elementi da considerare, al fine di completare le operazioni.
Più nel dettaglio, nella circolare n. 106 del 20 dicembre, Inps chiarisce che le operazioni di conguaglio potranno essere compiute dai datori di lavoro:
- con la denuncia UNIEMENS di competenza del mese di dicembre 2023 (scadenza di pagamento fissata al 16 gennaio prossimo);
- con la denuncia UNIEMENS di competenza di gennaio 2024 (scadenza di pagamento fissata 16 febbraio prossimo).
Al di là degli obblighi di natura contributiva, gravanti tutto l’anno sulle aziende, durante le ultime settimane dell’anno i datori di lavoro dovranno così occuparsi della sistemazione delle possibili differenze, a debito o a credito, collegate ai contributi mensilmente versati ai lavoratori subordinati. Con il conguaglio contributi, lo ribadiamo, l’azienda è tenuta a stabilire con precisione qual è l’imponibile contributivo, in modo da compiere correttamente il prelievo sulle retribuzioni mensili, versate al personale assunto.
D’altro lato, è essenziale risolvere prontamente ogni incongruenza nei contributi, onde evitare conseguenze negative sulla copertura previdenziale e pensionistica futura. Anche per questo, ben si comprende la portata della circolare Inps n. 106 del 20 dicembre scorso.
Ulteriori chiarimenti in tema di TFR al Fondo di Tesoreria
L’istituto di previdenza, onde agevolare ulteriormente gli interessati, precisa anche che siccome dal 2007 i conguagli contributi possono attenere anche al TFR al Fondo di Tesoreria (gestito dallo stesso Inps) e alle misure compensative, le collegate operazioni di ‘allineamento’ potranno essere incluse altresì nella denuncia di febbraio 2024 (scadenza di pagamento 16 marzo 2024). Si tratta dunque di una specifica facilitazione che si applica senza aggravio di oneri accessori.
Inoltre, nella circolare Inps si precisa che il versamento delle quote di TFR non destinate a un fondo complementare da parte di dipendenti di imprese con almeno 50 addetti va effettuato mensilmente:
salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro. In occasione delle operazioni di conguaglio, quindi, le aziende devono provvedere alla sistemazione delle differenze a debito o a credito eventualmente determinatesi in relazione alle somme mensilmente versate al Fondo di Tesoreria e alla regolarizzazione delle connesse misure compensative.
Al contempo, per specifiche categorie di dipendenti pubblici, vale a dire per il personale iscritto al Fondo Pensioni per le Ferrovie dello Stato e al Fondo di quiescenza ex Ipost – spiega la circolare n. 106 Inps – la sistemazione della maggiorazione del 18% (di cui dall’art. 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177) potrà compiersi nella stessa scadenza, ovvero anche con la denuncia di competenza del mese di febbraio 2024. Si tratta di una ulteriore facilitazione prevista dalla circolare sui conguagli contributi di fine anno.
Per ulteriori dettagli, rinviamo comunque al testo completo della circolare Inps n. 106 del 20 dicembre scorso, presente in questa pagina.