Come già accennato qualche giorno fa il Ministero del Lavoro, con interpello 23/2014, ha fornito importanti precisazioni in merito al congedo per assistenza disabili in situazione di gravità, in particolare sulla fruizione del congedo da parte dei genitori del disabile in presenza di convivente del disabile.
La precisazione arriva in seguito ad una istanza di interpello da parte dell’ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani, con procedura prevista dall’art. 9, D. Lgs. n. 124/2004 circa gli interpelli al Ministero del Lavoro.
L’ANCI, chiede di conoscere il parere della Direzione generale del Ministero del Lavoro in ordine alla corretta interpretazione dell’art.
42, D.Lgs. n. 151/2001, concernente la disciplina del congedo per assistenza disabili in situazione di gravità. Nel dettaglio l’istante chiede se, ai sensi della normativa su citata, sia possibile concedere la fruizione del congedo al genitore del disabile, pur in presenza di convivente non coniugato di quest’ultimo.
Premessa
La normativa vigente riconosce al coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità il diritto a fruire di un periodo di congedo continuativo o frazionato, non superiore a due anni, con conservazione del posto di lavoro, cd Congedo Straordinario (art.4, comma 2, L. n. 53/2000).
Il suddetto diritto degrada solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei primi, secondo il seguente ordine di priorità:
- il coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità;
- il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;
- uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. Si precisa, al riguardo, che la possibilità di concedere il beneficio ai figli conviventi si verifica nel caso in cui tutti i soggetti menzionati (coniuge convivente ed entrambi i genitori) si trovino in una delle descritte situazioni (mancanza, decesso, patologie invalidanti);
- uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- un parente/affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli/sorelle conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
Conclusioni
Si evince che l’individuazione dei soggetti aventi diritto al periodo di congedo per assistenza disabili in situazione di gravità, non è suscettibile di interpretazione analogica ma risulta tassativa anche perchè durante la fruizione dello stesso il richiedente ha diritto a percepire una specifica indennità.
Quindi, si conclude l’interpello:
in risposta al quesito avanzato, si ritiene pertanto che, nell’ipotesi in cui il disabile non risulti coniugato o non conviva con il coniuge, ovvero quest’ultimo abbia effettuato espressa rinuncia nei termini sopra indicati, l’art. 42, comma 5, D. Lgs. n. 151/2001 consenta al genitore non convivente di beneficiare del periodo di congedo, anche laddove possa essere garantita idonea assistenza da parte di un convivente more uxorio, non essendo tale soggetto legittimato a fruire del diritto.
Interpello n. 23/2014 del 15/09/2014 (198,8 KiB, 1.107 hits)