L’INPS pubblicato la circolare numero 40 del 23 febbraio 2016 sulla gestione del congedo parentale ad ore per dipendenti pubblici, diretta alle aziende e alle amministrazioni pubbliche iscritte alla Gestione Dipendenti Pubblici.
La presente circolare fornisce le indicazioni utili a valorizzare, tramite il flusso Uniemens, la contribuzione figurativa a fini pensionistici relativa al congedo parentale fruito a ore per i dipendenti di aziende e amministrazioni pubbliche iscritte alla Gestione Dipendenti Pubblici.
Congedo parentale ad ore per dipendenti pubblici
Il Jobs Act, con i relativi decreti attuativi, ha apportato una serie di modifiche, in via sperimentale per il solo anno 2015 ma poi riproposte per il 2016, al Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, modificando, tra l’altro, i limiti temporali di utilizzo del congedo parentale e del prolungamento dello stesso per i figli con disabilità in situazione di gravità, nonché i limiti temporali dei periodi indennizzabili a prescindere dalle condizioni reddituali.
Il D. lgs. n.80/2015 interviene, come l’INPS ha già chiarito nelle circolari n.139 del 17/07/2015 e
n.152 del 18/08/2015, in materia di Congedo parentale ad ore, aggiungendo il
comma 1-ter all’art. 32 del d. lgs. 151/2001.
Questo comma in particolare disciplina il congedo parentale a ore nei casi in cui questo non sia previsto dalla contrattazione collettiva. La disposizione quindi consente a ciascun genitore di scegliere tra la fruizione del congedo in modalità giornaliera e quella oraria.
Fruizione del congedo parentale ad ore dei lavoratori iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici
Le disposizioni del comma 1-ter sono applicabili anche ai lavoratori dipendenti pubblici o privati iscritti ai fondi esclusivi dell’AGO della Gestione dipendenti pubblici, ferme restando le disposizioni specifiche previste dai rispettivi quadri normativi di riferimento.
Oltre alle amministrazioni pubbliche individuate dal D.Lgs. n.165/2001, le indicazioni contenute nel presente punto 1 sono applicabili, in linea generale, anche agli enti pubblici o agli organismi obbligati ad iscrivere i lavoratori dipendenti alle casse o ai fondi della gestione dipendenti pubblici.
Le disposizioni contenute nel comma 1-ter del d. lgs. 151/2001 non si applicano, per espressa previsione legislativa al personale del comparto sicurezza e difesa e a quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico.
La Circolare quindi fornisce le indicazioni relative alla valorizzazione in denuncia dei congedi parentali ad ore con contribuzione figurativa ai fini pensionistici a carico dell’Istituto per le aziende e le amministrazioni pubbliche iscritte alla Gestione Dipendenti Pubblici.
Fonte: Circolare INPS numero 40 del 23-02-2016