I neo papà possono godere di due giorni in più di congedo di paternità obbligatorio, passa quindi da 5 a 7 giorni il periodo del cosiddetto congedo papà 2020. Infatti, per effetto della Legge di Bilancio 2020, il legislatore ha ampliato il predetto periodo fino a una settimana. Quindi, i padri lavoratori dipendenti sono tenuti obbligatoriamente a assentarsi dal lavoro per 7 giorni in caso di nascite o adozioni/affidamenti avvenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020.
Rimane invariata la possibilità per il padre lavoratore dipendente di poter fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo in sostituzione della madre. Tale periodo deve essere cioè fruito previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
Quanto appena illustrato è stato recepito dall’INPS con il Messaggio n. 679 del 21 febbraio 2020. Con il documento di prassi, inoltre, sono state fornite le istruzioni circa le modalità di presentazione della domanda. Vediamole nel dettaglio.
Congedo papà 2020: 7 giorni + 1, ecco le novità
L’art. 4, co. 24, lett. a), della L. n. 92/2012 ha istituito il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo (quest’ultimo alternativo al congedo di maternità della madre), fruibili dal padre lavoratore dipendente anche adottivo e affidatario, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio.
Possono fruire del congedo papà i padri lavoratori dipendenti, anche adottivi e affidatari, entro e non oltre il quinto mese di vita dalla nascita o dall’adozione e affidamento.
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Con particolare riferimento al congedo obbligatorio, per l’anno solare 2020, i giorni di congedo obbligatorio sono aumentati da 5 a 7. SI ricorda, al riguardo, che tale congedo si configura come un diritto autonomo e pertanto è aggiuntivo a quello della madre. Infatti, spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al proprio congedo di maternità. Il congedo obbligatorio è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 151/2001.
Rimane fermo, specifica l’INPS, che per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell’anno solare 2019, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto a soli cinque giorni di congedo obbligatorio. Ciò anche se ricadenti nei primi mesi dell’anno 2020.
Domanda di Congedo papà 2020
In merito alle modalità di presentazione della domanda, l’INPS ha specificato che sono tenuti a farlo solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’INPS.
Diversamente, nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all’Istituto.
In quest’ultimo caso, il datore di lavoro deve comunicare all’INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso Uniemens.
Congedo facoltativo per i neo papà
Passando al congedo facoltativo questo rimane invariato rispetto allo scorso anno. Si concede quindi la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire di un ulteriore giorno di congedo cosiddetto facoltativo. La fruizione deve avvenire previo accordo con la madre e in sua sostituzione; ciò significa che questa giornata si dovrà scalare dal congedo obbligatorio della madre.
Si ricorda, infine, che il congedo facoltativo è fruibile anche contemporaneamente all’astensione della madre e deve essere esercitato entro cinque mesi dalla nascita del figlio. Indipendentemente dalla fine del periodo di astensione obbligatoria della madre con rinuncia da parte della stessa di un giorno.
Messaggio INPS numero 679 del 21-02-2020
Alleghiamo in ultimo il messaggio INPS in oggetto con il quale l’Istituto recepisce ed illustra le novità in materia di congedo papà 2020.
Messaggio INPS numero 679 del 21-02-2020 (84,7 KiB, 10.024 hits)
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