L’Inps pubblica periodicamente documenti e circolari utili alla comprensione del funzionamento delle norme vigenti in svariati campi. Recentemente con il messaggio interno alle proprie sedi, n. 287 del 22 gennaio 2024, l’istituto di previdenza ha indicato nuove istruzioni sul certificato telematico di gravidanza: in particolare si ribadisce che il congedo di maternità obbligatorio è un diritto indisponibile della donna lavoratrice, tanto che non può essere compresso dall’Inps per il mancato invio – nei tempi dovuti – del certificato medico telematico.
Il messaggio prende spunto da quanto giunto – nel corso del tempo – all’attenzione della Direzione centrale Ammortizzatori Sociali, ovvero vari quesiti in merito alla gestione delle domande di congedo di maternità nei particolari casi di mancanza di certificato telematico di gravidanza.
Diritto all’indennità di maternità in assenza di certificato telematico di gravidanza
Con il messaggio n. 287 del 22 gennaio 2024 (non pubblicato) l’Inps fornisce importanti chiarimenti in merito alla gestione delle domande di congedo di maternità, nelle ipotesi di assenza del certificato telematico di gravidanza. Di fatto salvaguardando i diritti della lavoratrice madre.
La recente comunicazione Inps si attiene alle indicazioni della Cassazione e della giurisprudenza di merito, le quali – in più provvedimenti – hanno sottolineato che il congedo di maternità obbligatorio di cinque mesi è un diritto “indisponibile” della lavoratrice e, conseguentemente, l’indennità scatta comunque anche senza certificato medico telematico.
Ricordiamo brevemente che i diritti indisponibili altro non sono che quei diritti che proteggono alcuni fondamentali valori umani e sociali, di norma coincidenti con le norme della Costituzione.
In particolare, nel messaggio Inps del 22 gennaio scorso, si ribadisce che l’invio del certificato telematico di gravidanza è obbligatorio ai fini del congedo di maternità, e che è compito del medico del Servizio Sanitario Nazionale. Non a caso, in proposito il Testo unico sulla maternità e paternità dispone che le lavoratrici debbano far pervenire al proprio datore di lavoro – e all’Inps – il certificato medico di gravidanza con l’informazione della data presunta del parto.
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Quali sono le norme di riferimento
L’istituto, nel confermare, in via preliminare, l’obbligatorietà della trasmissione del certificato digitale di gravidanza, secondo quanto già disposto dalla circolare n. 82/2017, rimarca altresì che l’art. 21 del d.lgs. n. 151/2001, al comma 1 bis, indica che il certificato medico di gravidanza deve essere inviato all’istituto di previdenza – soltanto per via telematica – direttamente dal medico del Servizio sanitario nazionale (o con esso convenzionato).
Nel dettaglio, sono oggetto di spedizione il certificato indicante la data presunta del parto, il certificato del parto e quello di interruzione della gravidanza.
Ma attenzione perché Inps rimarca altresì quanto segue:
- il congedo di maternità delle lavoratrici dipendenti di cui al Capo III del d.lgs. n. 151/2001 – come sopra accennato – rappresenta un diritto indisponibile della lavoratrice,
- a detto diritto corrisponde un divieto assoluto, gravante sul datore, di adibizione al lavoro (divieto penalmente sanzionato ai sensi dell’art. 18 dello stesso Testo unico sulla maternità e paternità).
Conseguentemente Inps tiene a precisare che, come anche sancito dalla giurisprudenza di legittimità, il diritto al congedo di maternità non può essere compresso o limitato in alcun modo. Nel messaggio si richiama infatti il precedente giurisprudenziale Cass. n. 10180/2013, in cui si può leggere che “il periodo complessivo di cinque mesi non è disponibile”. In quanto tale, il periodo non potrà ritenersi in alcun modo circoscritto o precluso dal fatto, secondo cui il medico obbligato all’invio del certificato telematico non abbia adempiuto al compito – tramite il canale telematico ad hoc.
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Cosa succede in caso di domanda di congedo di maternità senza invio telematico del certificato
Inoltre, Inps nel messaggio citato indica le istruzioni da seguire per la corretta gestione delle domande di maternità, in ogni circostanza. In particolare si rimarca che:
- laddove sia fatta domanda di congedo di maternità senza invio telematico del certificato di gravidanza, detto certificato potrà essere richiesto esclusivamente prima della nascita del minore. Dal giorno del parto, infatti, la procedura telematica non permette più al dottore incaricato l’inserimento del certificato telematico di gravidanza;
- nello specifico caso nel quale la lavoratrice futura madre, abbia inviato un certificato di gravidanza cartaceo, emesso da un medico del Servizio sanitario nazionale (o con esso convenzionato), è ammesso utilizzare la data presunta del parto indicata nell’originale cartaceo del certificato in oggetto;
- nel differente caso nel quale non sia stato trasmesso alcun certificato di gravidanza, ma sia stata dichiarata l’interdizione anticipata della lavoratrice con provvedimento emesso dalla locale ASL, è possibile servirsi della data presunta del parto, di cui al provvedimento stesso, in quanto scaturente da struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale;
- mentre, nell’ipotesi di assoluta mancanza della documentazione suddetta, il periodo di congedo di maternità spettante alla lavoratrice può essere stabilito computando i due mesi di “ante partum” a ritroso dalla data effettiva del parto, con verifica su piattaforma “ConsANPR”.
Concludendo, il congedo di maternità obbligatorio non può essere ridotto dall’INPS per il mancato invio nei tempi richiesti del certificato medico telematico.