Cos’è e come funziona il congedo covid per quarantena scolastica dei figli? L’INPS ha rilasciato la circolare numero 116 del 2 ottobre 2020 con cui fornisce i dettagli sulla prestazione e le modalità operative di presentazione delle domande.
La domanda può avere ad oggetto periodi di fruizione del congedo antecedenti la data di presentazione della domanda stessa, sempre che questi ricadano fra il 9 settembre ed il 31 dicembre 2020. All’interno della domanda si devono indicare gli elementi identificativi del provvedimento di quarantena dalla ASL (numero del documento, data di emissione del documento, ASL emittente, etc).
Qualora il richiedente non sia ancora in possesso del provvedimento si impegna a fornire, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, gli elementi identificativi del provvedimento stesso, a pena di reiezione della domanda.
Vediamo tutti i dettagli del nuovo congedo covid-19 e come fare domanda.
Congedo covid-19 per quarantena scolastica dei figli: cos’è
L’art. 5 del D.L. n. 111/2020 ha introdotto, a favore dei genitori lavoratori dipendenti, un congedo indennizzato (cosiddetto “congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli”).
Esso va utilizzato per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, in corrispondenza del periodo di quarantena del figlio convivente e minore di 14 anni, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.
Il congedo di cui trattasi può essere fruito nei casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile e comunque in alternativa a tale tipologia di svolgimento dell’attività lavorativa. Il menzionato congedo può essere fruito:
- da uno solo dei genitori conviventi con il figlio;
- da entrambi, ma non negli stessi giorni, per periodi di quarantena scolastica dei figli ricompresi tra il 9 settembre 2020 e il 31 dicembre 2020.
Congedo covid per quarantena scolastica: a chi spetta
Il congedo in argomento è valevole per i soli genitori lavoratori dipendenti escludendo, pertanto, dalla misura sia i genitori lavoratori autonomi sia i genitori iscritti alla Gestione separata.
Si precisa, al riguardo, che il congedo può essere fruito anche da lavoratori dipendenti affidatari o collocatari di minore per il quale sia stata disposta, dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, la quarantena a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.
Per poter fruire del congedo di cui trattasi, il genitore richiedente deve essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:
- deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere. In mancanza di una prestazione lavorativa da cui astenersi il diritto al congedo non sussiste. Ne consegue che in caso di intervenuta cessazione o sospensione del rapporto di lavoro durante la fruizione di un periodo di congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli, viene meno il diritto al congedo medesimo e le giornate successive alla cessazione o sospensione non possono essere indennizzate. Per tali motivi il genitore deve tempestivamente informare l’Istituto dell’avvenuta modifica del rapporto lavorativo;
- non deve svolgere lavoro in modalità agile durante i giorni di fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli;
- il figlio, per il quale si fruisce il congedo, deve essere minore di anni 14;
- deve essere convivente durante tutto il periodo di fruizione del congedo con il figlio per cui è richiesto il congedo stesso.
Congedo covid-19 per quarantena scolastica: quanto dura e quanto spetta
ll congedo può essere fruito per periodi di quarantena ricadenti nell’arco temporale che va dal 9 settembre 2020 fino al 31 dicembre 2020.
La durata massima del congedo coincide con il periodo di quarantena disposto dal provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.
Per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione. Si specifica, al riguardo, che sono indennizzabili solamente le giornate lavorative ricadenti all’interno del periodo di congedo richiesto.
Congedo covid-19 scuola: come fare domanda
Il congedo parentale covid per quarantena scolastica può essere fruito esclusivamente a seguito di apposita domanda telematica. La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:
- tramite internet, se si è in possesso del codice PIN dispositivo (finchè lo stesso rimarrà attivo) oppure di SPID, CIE, CNS. Si ricorda che a decorrere dal 1° ottobre 2020 l’Istituto non rilascia più nuovi PIN;
- via Contact center integrato al numero verde INPS 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- tramite i Patronati.
Congedo covid-19 figli a scuola: aspetti di compatibilità e incompatibilità
Il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli e compatibile con le seguenti altre tipologie di assenza relative all’altro genitore convivente con il figlio per cui si richiede il congedo in argomento:
- malattia;
- maternità/Paternità;
- ferie;
- aspettativa non retribuita;
- soggetti “fragili”;
- permessi e congedi ai sensi della legge n. 104/1992;
- inabilità e pensione di invalidità.
Diversamente, il congedo COVID-19 è incompatibile con le seguenti tipologie di assenze:
- congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli;
- congedo parentale;
- riposi giornalieri della madre o del padre;
- cessazione del rapporto di lavoro o dell’attività lavorativa;
- strumenti a sostegno del reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;
- lavoro agile;
- part-time e lavoro intermittente