Dal 13 agosto 2022, grazie al Decreto Legislativo numero 105 del 2022 sono entrate in vigore una serie di disposizioni sul congedo di maternità, paternità e parentale per lavoratori dipendenti e iscritti alla gestione separata INPS. Le novità sono figlie del recepimento in Italia della direttiva (UE) 2019/1158, in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e parità di genere sul lavoro e in famiglia. Il Decreto modifica in maniera significativa le norme riguardanti i congedi di maternità e paternità, il cosiddetto congedo papà di 10 giorni, nonché il congedo parentale, in favore non solo dei lavoratori dipendenti, ma altresì degli iscritti alla Gestione separata e degli autonomi.
Aggiornamento: con la circolare INPS 27 ottobre 2022, n. 122 l’Istituto fornisce le indicazioni sulle suddette novità in materia di: congedo di paternità obbligatorio dei lavoratori dipendenti del settore privato; periodi indennizzabili di maternità delle lavoratrici autonome; modifica dei periodi indennizzabili di congedo parentale dei lavoratori iscritti alla Gestione Separata e dei lavoratori dipendenti del settore privato; riconoscimento del diritto di fruire del congedo parentale per i lavoratori autonomi.
Ecco i dettagli.
Congedo di maternità, paternità e parentali: novità D. lgs 105/2022
Il Decreto – legislativo del 30 giugno 2022 numero 105 dal titolo “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio” è stata pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2022 ed entrerà in vigore il prossimo 13 agosto.
Come si comprende dal titolo, nel recepire la normativa comunitaria, il decreto reca disposizioni finalizzate a:
- Migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori ed i prestatori di assistenza;
- Conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne;
- Conseguire la parità di genere in ambito lavorativo e familiare.
Per raggiungere gli scopi citati il decreto interviene sulle norme in materia di maternità, paternità e congedo parentale.
Le novità spiegate dall’INL
In data 06/09/2022 l’INL ha rilasciato un corposo messaggio con il quale riepiloga le nuove disposizioni in materia di congedi e permessi di genitori e prestatori di assistenza a seguito del D. lgs 105/2022. Il testo è disponibile qui:
INL: Comunicazione Decreto Equilibrio rilasciato in data 06/09/2022 (309,4 KiB, 336 hits)
Congedo di paternità, novità dal 13 agosto 2022
L’articolo 2 comma 1 del Decreto numero 105:
- Alla lettera c) introduce l’articolo 27-bis al Capo IV del Decreto – legislativo numero 151/2001 (Testo Unico genitorialità) riguardante il “Congedo di paternità obbligatorio”;
- Alla lettera d) rinomina come “Congedo di paternità alternativo” il congedo già previsto all’articolo 28 del Testo Unico, lasciandone la disciplina immutata.
Congedo di paternità obbligatorio, quanto dura
Il nuovo articolo 27-bis del Testo Unico riconosce al padre lavoratore dipendente un congedo di 10 giorni lavorativi (non frazionabili ad ore e fruibili anche in via non continuativa), nell’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto ai 5 mesi successivi la nascita. Il congedo è fruibile “entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio”.
In caso di parto plurimo la durata passa a 20 giorni lavorativi.
Il congedo, peraltro è:
- Fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice;
- Applicabile anche al padre adottivo o affidatario;
- Riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità “alternativo” di cui all’articolo 28 del Testo Unico.
Congedo di paternità obbligatorio, come fare domanda
Per esercitare il diritto al congedo il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende assentarsi “con un anticipo non minore di cinque giorni” ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto. Vengono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva.
In alternativa alla forma scritta, la norma consente di utilizzare, ove presente, il “sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze”.
Congedo di paternità obbligatorio, quanto spetta
Per i giorni di congedo obbligatorio, a norma del novellato articolo 29, è riconosciuta un’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione.
Per quanto concerne poi:
- Il trattamento economico e normativo si rinvia all’articolo 22, commi da 2 a 7 del Testo Unico;
- Il trattamento previdenziale, si applica l’articolo 25 del Testo Unico.
Congedo di paternità obbligatorio, cosa cambia rispetto al passato?
In conclusione, le novità introdotte dal Decreto numero 105 in materia di congedo di paternità obbligatorio, riguardano:
- La possibilità di fruire dei giorni 10 di assenza a partire dai 2 mesi antecedenti la data presunta del parto, fino ai 5 mesi successivi alla nascita (in precedenza il periodo di fruizione era limitato ai 5 mesi successivi alla nascita);
- Il raddoppio dei giorni di assenza a 20, in caso di parto plurimo.
Congedo parentale, novità dal 13 agosto 2022
Genitori lavoratori dipendenti
Le novità di cui al Decreto – legislativo numero 105 non risparmiano il congedo parentale per i lavoratori dipendenti.
L’articolo 2 comma 1 lettera i), nel modificare il Testo Unico (articolo 34 comma 1) dispone che sono indennizzabili:
- 3 mesi alla madre (non trasferibili all’altro genitore) fino al dodicesimo anno di vita del bambino (e non più fino al sesto anno) o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
- 3 mesi al padre (non trasferibili all’altro genitore) fino al dodicesimo anno di vita del bambino (e non più fino al sesto anno) o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
- Ulteriori 3 mesi in favore di entrambi i genitori, in alternativa tra loro, nel rispetto di un periodo massimo complessivo di 9 mesi (e non più 6).
Limiti massimi individuali e quelli complessivi dei genitori
Non cambiano, al contrario, i limiti massimi individuali e quelli complessivi dei genitori, previsti dall’articolo 32 del Testo Unico:
- 6 mesi di congedo in favore della madre, per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
- 6 mesi di congedo per il padre (elevabili a 7 nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi), per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
- 10 mesi di congedo complessivamente fruibili da entrambi i genitori (elevabili ad 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.
In favore del genitore solo (ivi compreso chi ha l’affidamento esclusivo del figlio) sono riconosciuti 11 mesi continuativi o frazionati (e non più 10 mesi) di congedo, di cui 9 mesi (e non più 6) indennizzabili al 30% della retribuzione.
Per i periodi di congedo ulteriori ai 9 mesi ed indennizzabili per entrambi i genitori o per il genitore solo, è riconosciuta, fino al dodicesimo anno (e non più fino all’ottavo anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) un’indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione, a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.
L’indennità, conclude l’INPS, è “calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del T.U.”.
Genitori iscritti alla Gestione Separata
Il Decreto – legislativo numero 105 riconosce il congedo parentale entro il dodicesimo anno (e non più entro il terzo anno) di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.
Ogni genitore ha diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibile all’altro genitore.
Ulteriori 3 mesi di congedo (indennizzato) spettano ai genitori, in alternativa tra loro, per un periodo complessivo non superiore a 9 mesi (rispetto ai precedenti 6 mesi).
Restano invariate “le condizioni richieste dalla legge e dai decreti ministeriali per poter fruire del congedo parentale” (Circolare INPS).
Genitori lavoratori autonomi
Il Decreto – legislativo numero 105 interviene anche in tema di congedo parentale per i lavoratori autonomi, estendendone il diritto ai padri.
Di conseguenza, spettano 3 mesi di congedo parentale per ciascuno dei genitori, da fruire entro l’anno di vita (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) del minore.
Maternità delle lavoratrici autonome, novità dal 13 agosto 2022
In favore delle lavoratrici autonome, il Decreto numero 105/2022 introduce il comma 2-ter all’articolo 68 del Testo Unico.
La norma in parola prevede il diritto all’indennità giornaliera INPS, precisa l’Istituto, anche “per i periodi antecedenti i 2 mesi prima del parto nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici di cui all’articolo 17, comma 3 del T.U.”.
Di conseguenza, l’indennità anticipata è erogabile in presenza di un accertamento medico dell’ASL.
L’importo spettante è lo stesso calcolato “per i periodi di tutela della maternità / paternità a seconda della categoria di appartenenza della lavoratrice autonoma” (Circolare INPS).
Come gestire le domande di congedo?
Vediamo ora come gestire le domande di congedo su descritte.
Dipendenti e parasubordinati
In attesa dell’adeguamento al Decreto numero 105 delle piattaforme telematiche presenti sul sito “inps.it”, i lavoratori possono comunque fruire dei nuovi congedi dal 13 agosto 2022, inoltrando apposita richiesta al proprio datore di lavoro o committente.
Successivamente si potrà regolarizzare la fruizione delle assenze mediante presentazione della domanda telematica all’INPS.
Il rilascio delle implementazioni informatiche “sarà tempestivamente reso noto con successiva comunicazione”.
Lavoratori autonomi
I lavoratori autonomi che fruiscono del congedo parentale, possono astenersi dal lavoro presentando in un secondo momento la richiesta all’INPS, attraverso i consueti canali (sito web, Contact center o patronati) “non appena sarà rilasciata l’apposita domanda telematica”.
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