Con una nota del 5 agosto pubblicata sul proprio portale, il Ministero del Lavoro fa il punto della situazione in merito alle novità sulla Conciliazione vita-lavoro introdotte dal Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n.80 in attuazione della delega prevista dalla Legge n.183/2014 c.d. Jobs Act per facilitare la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro.
Si tratta, a detta del Ministero, di un intervento di rivisitazione della normativa già esistente, in particolare sul T.U. in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, con l’obiettivo di ampliare il campo di applicazione delle norme esistenti ai soggetti sinora esclusi, come ad esempio i lavoratori autonomi e parasubordinati in linea con le più recenti pronunce della Corte Costituzionale.
Sono, inoltre, stati previsti incentivi per l’attivazione di misure volte a favorire la conciliazione all’interno dei luoghi di lavoro da parte della contrattazione collettiva di secondo livello, la cui definizione circa le concrete modalità di funzionamento è rimessa ad un successivo decreto ministeriale.
Le novità sulla conciliazione vita-lavoro introdotte dal Decreto n. 80/2015
1. Le modifiche sul testo unico della maternità e paternità: il Decreto Legislativo n.151/2001 dopo il 25 giugno 2015
– l’astensione obbligatoria non goduta a causa di parto prematuro potrà essere fruita dalla lavoratrice madre dopo la nascita del bambino, anche nel caso in cui ciò comporti il superamento dei cinque mesi previsti (nuovo articolo 16 del D. Lgs. n.151/2001);
– il congedo parentale (c.d. astensione facoltativa) potrà essere richiesto fino al compimento del dodicesimo anno di vita del bambino (nuovo articolo 32, comma 1), lì dove la precedente norma prevedeva la soglia dell’ottavo anno;
– la scelta tra fruizione giornaliera o oraria del congedo parentale è ora consentita al lavoratore, anche in mancanza di una specifica disciplina dettata dalla contrattazione collettiva di qualsiasi livello (nuovo articolo 32, comma 1 ter);
– sono ridotti i tempi di comunicazione per la scelta della modalità di fruizione del congedo parentale: il datore di lavoro dovrà essere informato con un preavviso di almeno cinque giorni (non più quindici), ridotti a due qualora si richieda la fruizione ad ore (nuovo articolo 32, comma 3);
– il limite entro il quale il congedo parentale dà diritto a una indennità pari al 30% della retribuzione è elevato ai primi 6 anni di vita del bambino (anziché ai primi 3 anni). Dai 6 ai 12 anni il congedo non è retribuito, ad eccezione dei lavoratori con redditi particolarmente bassi (pari a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria – per l’anno 2015 Euro 16.327,68), per i quali l’indennità del 30% è prevista fino all’ottavo anno del bambino (nuovo articolo 34, commi 1 e 3).
– è possibile sospendere il congedo di maternità in caso di ricovero del bambino, a condizione che la lavoratrice presenti un certificato medico che attesti l’idoneità alla ripresa dell’attività (articolo 16 bis);
– l’indennità di maternità è corrisposta anche alle lavoratrici licenziate per colpa grave integrante giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro (nuovo articolo 24, comma 1).
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