Il Ministero del Lavoro, con interpello del 20/09/2013 – n. 27/2013, ha risposto ad un quesito presentato dall’ASSOSOM, Associazione Italiana delle Agenzie per il Lavoro, in merito alla corretta interpretazione della disposizione di cui all’art. 7, L. n. 604/1966, così come modificata dall’art. 1, comma 40, L. n. 92/2012, concernente la disciplina della procedura di conciliazione obbligatoria in caso di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.
Nello specifico l’ASSOSOM, ha chiesto se la normativa sulla conciliazione obbligatoria in caso di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo possa trovare applicazione anche nell’ipotesi in cui il licenziamento in questione venga effettuato da una agenzia di somministrazione nei confronti sia dei propri dipendenti “diretti” che di quelli inviati in missione presso diverse imprese utilizzatrici aventi sedi dislocate nell’ambito del territorio nazionale.
Il Ministero, continua l’interpello, ricorda che la norma contenuta all’art. 7, L. n. 604/1966 sulla conciliazione obbligatoria trova applicazione nei confronti di tutti i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori che, in ciascuna sede, stabilimento, filiale o reparto occupano alle proprie dipendenze più di 15 unità o più di 5 se imprenditori agricoli.
La disposizione si applica, inoltre, con riferimento ai datori di lavoro che nello stesso ambito comunale occupano più di 15 lavoratori, sebbene ciascuna unità produttiva non raggiunga tali limiti e, comunque, nei confronti di coloro che occupano più di 60 dipendenti su scala nazionale.
Ciò premesso, non risultano disposizioni che consentano di ritenere esonerate le agenzie di somministrazione dalla disciplina in questione.
La suddetta normativa, conclude il Ministero, trova pertanto applicazione anche nel caso in cui il datore di lavoro che procede al licenziamento per giustificato motivo oggettivo sia una agenzia; sempre che sussistano i requisiti dimensionali come sopra individuati e qualora trattasi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, realizzabile nei confronti dei dipendenti dell’agenzia assunti a tempo indeterminato, siano essi alle dirette dipendenze dell’agenzia o inviati in missione nell’ambito di un contratto di somministrazione.