Manca poco alla scadenza della comunicazione somministrati 2020, obbligatoria per i datori di lavoro che hanno impiegato lavoratori con contratto di somministrazione lo scorso anno. Infatti, il 31 gennaio 2020 è l’ultimo giorno utile per l’inoltro della comunicazione annuale obbligatoria sul monitoraggio dei lavoratori somministrati. L’adempimento, in particolare, interessa le aziende che devono comunicare alla rappresentanza sindacale aziendale (RSA) ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, i dati relativi ai contratti di somministrazione stipulati nel 2019.
Vediamo quindi nel dettaglio quando, come e cosa inviare per ottemperare al predetto adempimento obbligatorio.
Comunicazione somministrati: cos’è
Il contratto di somministrazione, disciplinato dal D.Lgs. n. 81/2015, all’art. 36, co. 3 prevede che l’utilizzatore debba effettuare una comunicazione annuale ad hoc contenente una serie di dati riguardanti i lavoratori impiegati nell’anno precedente.
Tale comunicazione deve essere effettuata:
- alle RSA;
- alle RSU;
- oppure, in mancanza di queste, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
La mancata informativa ai sindacati può essere qualificata come condotta antisindacale. Ciò legittima quindi gli organismi territoriali delle associazioni sindacali nazionali a ricorrere alla procedura di cui all’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori.
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Lavoratori somministrati: cosa indicare nella comunicazione
Non esiste un modulo predefinito per questa comunicazione obbligatoria e può essere inoltrata direttamente dall’azienda ovvero dalla associazione dei datori di lavoro alla quale aderisca.
E’ possibile usare un comune foglio di carta intestata e indirizzare la comunicazione alle rappresentanze sindacali (sigle comuni CGIL, CISL, UIL ecc.).
La comunicazione deve avere ad oggetto “comunicazione di cui al c. 3, art. 36 del D. Lgs 81/2015” e deve contenere:
- il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;
- la durata dei contratti (data inizio e data fine);
- la qualifica dei lavoratori utilizzati;
- il periodo di riferimento (01/01 – 31/12).
Da precisare inoltre che all’interno della comunicazione non è necessario indicare il nome dei lavoratori somministrati.
Fac-simile modulo comunicazione somministrati
Alleghiamo quindi un fac-simile di modulo di comunicazione somministrati da personalizzare.
Fac-simile di modello di comunicazione somministrati (16,8 KiB, 2.245 hits)
Comunicazione somministrati: modalità d’invio
Ai fini dell’invio della comunicazione, l’interessato ha tre opzioni a disposizione:
- consegna a mano;
- fax;
- raccomandata con ricevuta di ritorno;
- raccomandata a mano;
- posta elettronica certificata (Pec).
Deroghe alla scadenza
Il termine della comunicazione annuale dei lavoratori somministrati, può prevedere anche una scadenza diversa dal 31 gennaio. Infatti, l’Interpello 36/2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che la contrattazione collettiva può individuare un termine che vada oltre quello predefinito; in tal caso, la disposizione contrattuale opererà quale “scriminante” ai fini della applicazione del regime sanzionatorio previsto dalla legge.
Pertanto, la sanzione si applica esclusivamente qualora la comunicazione in questione non venga effettuata entro il termine del 31 gennaio ovvero entro il più ampio termine individuato dal contratto collettivo applicato.
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Somministrati: sanzioni in caso di mancata comunicazione annuale
Quanto agli aspetti sanzionatori, in caso di mancato o non corretto assolvimento dell’obbligo di comunicazione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria. Così come previsto dall’articolo 40, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2015, la sanzione va da 250 euro a 1.250 euro.
La responsabilità dell’obbligo di comunicazione è a carico dell’Azienda utilizzatrice che può avvalersi di un proprio intermediario o consulente. In conclusione va ricordato che i lavoratori somministrati devono essere registrati nel LUL (Libro Unico del Lavoro) all’inizio e alla fine dell’impiego presso l’utilizzatore.