Nuovo adempimento per la comunicazione obbligatoria di lavoratori subordinati, nel settore dello spettacolo, e con contratto intermittente. Infatti, non sussiste più l’obbligo della richiesta del certificato di agibilità per l’avvio dell’attività lavorativa. Tale documento, infatti, rimane obbligatorio esclusivamente per i lavoratori autonomi. Quindi, la comunicazione andrà effettuata secondo le modalità di trasmissione previste per la generalità dei datori di lavoro attraverso il modello “UNI-Intermittente”.
La novità è stata comunicata direttamente dall’INL con la Lettera Circolare n. 1311 del 12 febbraio 2020. Le regole sono entrate in vigore il giorno stesso della pubblicazione del menzionato documento di prassi
Certificato di agibilità: cos’è e a chi serve
Le imprese che intendono avvalersi delle prestazioni dei lavoratori dello spettacolo devono munirsi del “certificato di agibilità” che si distingue in varie tipologie:
- a titolo oneroso;
- a titolo gratuito;
- in esenzione contributiva.
Nello specifico, sono tenuti a richiedere il certificato di agibilità le imprese che intendono avvalersi di determinate professionalità artistiche e tecniche e i lavoratori autonomi esercenti attività musicali.
Certificato di agibilità: come funziona
In pratica, al fine di incrementare la tutela per i lavoratori dello spettacolo, il legislatore ha introdotto un meccanismo di verifica preventiva della regolarità contributiva dell’impresa. Ciò comporta che in caso di accertamento negativo, l’INPS rifiuta il rilascio del certificato di agibilità.
Quindi, alle imprese di nuova costituzione all’atto del rilascio della prima agibilità si richiederà, in alternativa:
- il versamento del deposito cauzionale pari al 10% del carico contributivo stimato per un periodo di tre mesi;
- una fidejussione bancaria o assicurativa per lo stesso importo.
La richiesta del certificato di agibilità deve avvenire entro 5 giorni dalla stipulazione dei contratti di lavoro e, comunque, prima dello svolgimento della prestazione lavorativa.
Certificato di agibilità e lavoro intermittente
In caso di lavoro a chiamata, se al momento della stipula l’impresa non conosce gli effettivi periodi di svolgimento dell’attività lavorativa, il datore di lavoro effettuerà la richiesta del “certificato di agibilità” quando avrà la certezza delle date e, comunque, sempre prima dell’inizio dell’attività lavorativa.
In tal caso, si ricorda, che le aziende hanno l’obbligo di inviare la preventiva “comunicazione della chiamata di lavoro intermittente”, come previsto dal D.M. 27 marzo 2013, con la richiesta del certificato di agibilità. Il committente ha l’obbligo di conservare copia del certificato da esibire su richiesta dei funzionari ispettivi incaricati dell’accertamento.
Comunicazione lavoratori dello spettacolo intermittenti: Modello “UNI-Intermittente”
L’obbligo della richiesta del certificato di agibilità, al fine di comunicare l’inizio di un rapporto di lavoro nel settore dello spettacolo, non è più richiesta per i lavoratori subordinati. Tale documento, infatti, permane unicamente per i lavoratori autonomi.
Pertanto, per i lavoratori subordinati la comunicazione d’inizio dell’attività lavorativa andrà effettuata secondo le modalità di trasmissione previste per la generalità dei datori di lavoro attraverso il modello “UNI-Intermittente”.
Si specifica, infine, che la novità è in vigore dal 12 febbraio 2020. Quindi, il personale ispettivo deve tenerne conto in sede di verifica e, eventualmente, penalizzare i datori per le omissioni realizzate a partire dalla predetta data.
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